Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sul divieto, sanzionato disciplinarmente, di iscrizione o partecipazione sistematica dei magistrati ai partiti politici, ritenendolo legittimo anche per i magistrati collocati fuori ruolo «per motivi elettorali» (il cosiddetto caso Emiliano).

Di cosa si tratta

Un magistrato eletto a una carica politica era stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, in aspettativa per motivi elettorali. La legge prevede come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici. Si discuteva se tale divieto valesse anche per chi, pur restando magistrato, esercita temporaneamente un mandato politico.

La questione di legittimità costituzionale

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nella parte in cui prevede come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione a partiti anche per i magistrati fuori ruolo perché in aspettativa per motivi elettorali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il divieto risponde all’esigenza di tutelare l’indipendenza, l’imparzialità e la relativa immagine esteriore del magistrato, valori che permangono anche quando egli è collocato fuori ruolo per motivi elettorali e che giustificano la sanzione disciplinare.

Il principio

L’indipendenza e l’imparzialità del magistrato — e l’apparenza di esse agli occhi dei cittadini — giustificano il divieto di iscrizione ai partiti politici, che resta legittimo anche per chi sia temporaneamente fuori ruolo per ragioni elettorali.

Domande e risposte

Cosa è stato deciso?

Che il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti, sanzionato in via disciplinare, è legittimo anche per i magistrati fuori ruolo per motivi elettorali.

Perché la Corte ha respinto i dubbi?

Perché il divieto tutela l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato e la loro percezione esterna, esigenza che non viene meno con il collocamento fuori ruolo.

A cosa si riferisce il caso?

Al cosiddetto caso Emiliano, relativo a un magistrato impegnato in un mandato elettivo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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