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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), in materia di termine di decadenza per la proposizione dell’azione risarcitoria autonoma. La questione era stata sollevata dal TAR Sicilia.
Di cosa si tratta
Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva introdotto, all’art. 30, comma 5, un termine di decadenza di centoventi giorni per proporre l’azione risarcitoria autonoma davanti al giudice amministrativo (cioè senza impugnare il provvedimento lesivo). Il TAR Sicilia riteneva questo termine eccessivamente breve e aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dubita della legittimità del termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione risarcitoria autonoma.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per ragioni processuali legate alla motivazione dell’ordinanza di rimessione: il TAR non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non essendo risultato chiaro se l’azione fosse stata proposta entro o oltre il termine contestato.
Il principio
La Corte Costituzionale può dichiarare inammissibile una questione di legittimità quando il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale. L’inammissibilità non pregiudica la possibilità di sollevare nuovamente la medesima questione in modo corretto.
Domande e risposte
Cos’è l’azione risarcitoria autonoma nel processo amministrativo?
Nel processo amministrativo è possibile chiedere il risarcimento del danno causato da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione sia congiuntamente all’impugnazione del provvedimento, sia autonomamente senza impugnarlo. Il Codice del processo amministrativo fissa per quest’ultima un termine di decadenza di centoventi giorni.
Perché il TAR riteneva il termine di 120 giorni incostituzionale?
Il TAR riteneva che il breve termine di decadenza limitasse eccessivamente il diritto dei cittadini di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati da atti illegittimi della PA, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
L’inammissibilità significa che il termine è costituzionale?
No. L’inammissibilità è una decisione di rito, non di merito. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità del termine, ma solo sul fatto che la questione non era stata correttamente formulata. La questione è stata poi riesaminata in successive pronunce.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti
- Art. 103 della Costituzione — competenza del Consiglio di Stato e dei TAR
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della PA
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