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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani. La questione riguardava l’aliquota ridotta dell’1% per l’acquisto di fabbricati da privati non soggetti IVA.

Di cosa si tratta

La società Urbania s.r.l. aveva acquistato un fabbricato da un privato non soggetto IVA e rivendicava l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1% dell’imposta di registro, prevista per determinati atti di trasferimento. L’Agenzia delle entrate aveva invece disconosciuto l’agevolazione. La Commissione tributaria provinciale di Trapani, nel giudizio di opposizione all’avviso di liquidazione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma tariffaria, contestando una presunta disparità di trattamento (art. 3 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la proposizione della questione incidentale di costituzionalità, in particolare non aveva correttamente identificato la norma da impugnare o non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale in via incidentale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non individua correttamente il tertium comparationis ai fini del giudizio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., oppure non motiva adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza, oppure non identifica con precisione la disposizione da sottoporre al vaglio della Corte.

Domande e risposte

Qual è il regime dell’imposta di registro per gli acquisti di fabbricati da privati?

In base al Testo unico del registro (d.P.R. n. 131/1986) e alla relativa Tariffa, gli atti di trasferimento di immobili sono assoggettati ad aliquote diverse a seconda della natura del venditore (soggetto IVA o privato) e della destinazione del bene. L’aliquota ridotta dell’1% richiamata nella vicenda era applicabile solo in presenza di determinati presupposti.

Perché la Commissione tributaria provinciale è legittimata a sollevare questioni di costituzionalità?

Le commissioni tributarie (oggi corti di giustizia tributaria) sono organi giurisdizionali, e pertanto possono sollevare questioni di legittimità costituzionale incidentali ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, nel corso dei giudizi pendenti davanti a loro.

Cosa succede dopo una pronuncia di manifesta inammissibilità?

La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di un altro giudice, purché si rimedi ai vizi che hanno determinato l’inammissibilità. Il giudice rimettente può anche autonomamente correggere i vizi e riproporre la questione in modo più corretto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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