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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del d.l. n. 112/2008 (riforma della scuola superiore), sollevata dal TAR Lazio. La norma non viola i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di autonomia scolastica.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, aveva avviato una riforma complessiva del sistema scolastico, prevedendo tra l’altro la riduzione del monte ore settimanale nelle scuole superiori e la revisione degli ordinamenti didattici. Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che delegava al Governo la riorganizzazione delle scuole secondarie superiori, ritenendo violati i principi costituzionali sull’autonomia scolastica e sul buon andamento della PA.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma delegante al Governo la riorganizzazione delle scuole secondarie superiori non viola i principi costituzionali indicati: l’autonomia scolastica riconosciuta dall’art. 117 Cost. non è illimitata, e le norme generali sull’istruzione restano di competenza esclusiva statale.

Il principio

Le norme generali sull’istruzione, compresa la riorganizzazione degli ordinamenti delle scuole superiori, sono materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. L’autonomia scolastica riconosciuta alle singole istituzioni non esclude la facoltà del legislatore statale di riformare il sistema.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la riforma del 2008 per le scuole superiori?

La riforma, attuata con i decreti del Presidente della Repubblica del 2010, ha ridisegnato i percorsi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, riducendo il numero degli indirizzi e il monte ore settimanale, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare la qualità dell’offerta formativa.

Le scuole hanno autonomia rispetto alle riforme statali?

Le scuole godono di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca ai sensi del d.P.R. n. 275/1999, ma questa autonomia si esercita nell’ambito degli ordinamenti stabiliti dallo Stato. Le istituzioni scolastiche non possono derogare alle norme generali sull’istruzione fissate dal legislatore statale.

Perché il TAR aveva sollevato la questione?

Il TAR Lazio era stato adito da insegnanti e sindacati che contestavano la legittimità della delega legislativa al Governo per riorganizzare le scuole superiori, ritenendo che la norma fosse troppo generica e lesiva dell’autonomia scolastica e dei principi di buon andamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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