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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.l. n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) sull’abolizione delle tariffe professionali e la determinazione dei compensi tramite parametri ministeriali. La restituzione degli atti è conseguita a una modifica normativa sopravvenuta nel corso del giudizio.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe delle professioni ordinistiche e stabilito che, in caso di liquidazione giudiziale del compenso, questo sia determinato con riferimento a parametri fissati con decreto ministeriale. Il Tribunale di Cosenza, in un giudizio tra un albergo e l’ENEL, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma, invocando gli artt. 3 e 24 Cost. Nelle more del giudizio costituzionale, interveniva una modifica normativa che imponeva alla Corte di restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Cosenza, affinché il giudice a quo valutasse nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute nel corso del giudizio costituzionale. La restituzione non implica pronuncia nel merito.
Il principio
La Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente quando, nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità, sopravviene una modifica normativa della disposizione impugnata o del quadro normativo di riferimento, che può incidere sulla rilevanza o sul modo di essere della questione sollevata, richiedendo una nuova valutazione da parte del giudice a quo.
Domande e risposte
Cosa stabiliva l’art. 9 del d.l. n. 1/2012 sulle tariffe professionali?
Il primo comma abrogava le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il secondo comma prevedeva che, in caso di liquidazione giudiziale del compenso, questo fosse determinato dal giudice con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta delle associazioni di categoria.
Perché la Corte restituisce gli atti anziché decidere nel merito?
La restituzione degli atti si giustifica quando una modifica normativa sopravvenuta potrebbe aver modificato i termini della questione, rendendola priva di rilevanza o richiedendo una diversa valutazione da parte del giudice rimettente. In questo modo si rispetta il principio per cui spetta al giudice a quo valutare la rilevanza della questione nel giudizio pendente.
Qual era il nesso tra il giudizio Royal Hotel/ENEL e le tariffe professionali?
Il giudizio a quo (Royal Hotel Sas c. ENEL s.p.a.) era una controversia civile in cui il Tribunale di Cosenza era chiamato a liquidare le competenze di un professionista. L’abolizione delle tariffe e la sostituzione con i parametri ministeriali incideva direttamente su tale liquidazione, rendendo rilevante la questione di costituzionalità della nuova disciplina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per contestare la disparità di trattamento nella determinazione dei compensi professionali
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, rilevante per la garanzia del professionista a una remunerazione adeguata che non dissuada dall’esercizio dell’attività forense
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