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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, sezione fallimentare, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 178, quarto comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942). La restituzione è stata disposta per consentire al giudice di rivalutare la rilevanza dopo sopravvenienze normative.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano, sezione fallimentare, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in materia di procedura di adunanza dei creditori nel concordato preventivo. La norma riguardava le modalità di espressione del voto dei creditori nel concordato. Nelle more del giudizio costituzionale era intervenuta una modifica normativa, ragione per cui la Corte ha preferito restituire gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 178, quarto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel corso di un procedimento che coinvolgeva la società Arthemisia s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare. Questo tipo di pronuncia viene adottato quando, dopo la rimessione della questione, intervengono modifiche normative che possono incidere sulla rilevanza o sull’oggetto della questione stessa, richiedendo una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.

Il principio

Quando nel corso del giudizio di legittimità costituzionale intervengono modifiche alla norma impugnata, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo, evitando pronunciarsi su una questione che potrebbe essere divenuta priva di oggetto.

Domande e risposte

Cosa è la restituzione degli atti al giudice a quo?

Non è una pronuncia nel merito della questione di legittimità costituzionale. La Corte restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione perché rivaluti se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, alla luce di nuove circostanze normative o fattuali intervenute.

Cosa è il concordato preventivo?

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente all’imprenditore in crisi di proporre ai creditori un piano di soddisfazione del debito (totale o parziale) per evitare il fallimento. I creditori votano per l’approvazione o il rigetto del piano nelle modalità stabilite dalla legge fallimentare.

Cosa succedera dopo la restituzione degli atti?

Il Tribunale di Milano dovrà rivalutare se la questione di legittimità mantiene rilevanza dopo la modifica normativa. Se la ritiene ancora rilevante e non manifestamente infondata, potrà sollevarla nuovamente davanti alla Corte Costituzionale con una nuova ordinanza di rimessione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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