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La Corte decide sui ricorsi regionali contro la legge n. 30/2003 (delega «Biagi») e il d.lgs. n. 276/2003: dichiara inammissibile il ricorso della Regione Toscana sulla delega, e non fondate o inammissibili la maggior parte delle questioni sul decreto attuativo.
Di cosa si tratta
La legge n. 30/2003 (cosiddetta «legge Biagi») delegava il Governo a riformare il mercato del lavoro, e il d.lgs. n. 276/2003 ha dato attuazione a tale delega. Più Regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Basilicata, Provincia autonoma di Trento) contestavano che alcune disposizioni invadessero le competenze regionali in materia di formazione professionale, servizi per l’impiego e lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato molteplici disposizioni della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, lamentando invasione delle competenze regionali in materia di lavoro, formazione professionale e mercato occupazionale.
La decisione della Corte
La Corte: (a) dichiara inammissibile il ricorso toscano sulla legge delega (n. 30/2003) per sopravvenuta mancanza di oggetto, essendo stata nel frattempo attuata; (b) dichiara inammissibili alcune questioni sul d.lgs. n. 276/2003 per difetto di motivazione; (c) dichiara non fondate le questioni residue, ritenendo rispettato il riparto di competenze.
Il principio
La legge delega diventa carente di oggetto (e il ricorso inammissibile) quando il decreto attuativo è già stato emanato e può essere autonomamente impugnato; il sindacato di costituzionalità si sposta sull’atto attuativo, non sulla delega.
Domande e risposte
Chi era Biagi e cosa prevedeva la legge a lui intitolata?
Marco Biagi era un giuslavorista ucciso nel 2002. La legge n. 30/2003, poi attuata dal d.lgs. n. 276/2003, ha introdotto nuove forme di lavoro flessibile (lavoro a chiamata, lavoro a progetto, somministrazione).
Le Regioni possono legiferare sul mercato del lavoro?
In parte: la «tutela e sicurezza del lavoro» è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre l’ordinamento civile (inclusi i contratti di lavoro) rimane di competenza statale esclusiva.
Cosa cambia dopo la sentenza?
Il decreto attuativo resta in vigore per le parti giudicate compatibili con la Costituzione; le Regioni conservano le loro competenze su formazione professionale e servizi per l’impiego.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — rispetto dei principi e criteri direttivi nella delega al Governo
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenza in materia di tutela del lavoro
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative sui servizi per l’impiego
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