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La Corte dichiara parzialmente illegittimo il d.l. n. 239/2003 sul sistema elettrico nazionale: alcune disposizioni relative agli indirizzi per lo sviluppo delle reti di trasporto energia richiedevano l’intesa con la Conferenza unificata, non la mera consultazione.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 239/2003, convertito con la legge n. 290/2003, disciplinava la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, attribuendo al Ministero delle attività produttive poteri di indirizzo sulle reti di trasporto di energia elettrica e gas. Le Regioni (Toscana, Provincia autonoma di Trento) contestavano l’assenza di meccanismi di co-decisione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato diverse disposizioni del d.l. n. 239/2003 e della legge n. 239/2004, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, lamentando la mancata previsione di intese con le Regioni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 2, del d.l. n. 239/2003, nella parte in cui non prevede che gli indirizzi ministeriali per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto energia siano adottati d’intesa con la Conferenza unificata. Dichiara non fondate o inammissibili le questioni residue.
Il principio
Nelle materie di legislazione concorrente come la produzione, trasporto e distribuzione di energia, i poteri ministeriali di indirizzo su infrastrutture di rilevanza nazionale devono essere esercitati d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali; la mera consultazione è insufficiente.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra «intesa forte» e «consultazione»?
L’intesa richiede l’accordo delle Regioni (o almeno un leale negoziato); la consultazione è solo un parere che il Governo può disattendere. La Corte ha imposto l’intesa per le scelte che incidono su competenze regionali.
L’energia è materia di legislazione concorrente?
Sì: la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è elencata nell’art. 117, terzo comma, Cost., salvo le reti di interesse nazionale.
Cosa è la Conferenza unificata?
L’organismo che riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città; è la sede istituzionale del coordinamento Stato-Regioni-Enti locali (d.lgs. n. 281/1997).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa concorrente in materia energetica
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
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