Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie sui crediti del pubblico dipendente anteriori al 30 giugno 1998: i TAR rimettenti non avevano adeguatamente motivato la propria giurisdizione.
Di cosa si tratta
Con la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), le controversie di lavoro dei dipendenti pubblici sono passate al giudice ordinario. L’art. 69, comma 7, stabilisce che anche i crediti maturati prima del 30 giugno 1998 restano di competenza del TAR solo se la causa era già pendente alla stessa data. Alcuni TAR dubitavano della conformità costituzionale di questa norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Calabria e il TAR Campania hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui devolve al giudice ordinario le controversie su crediti del pubblico impiego anteriori al 30 giugno 1998.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile: i TAR rimettenti non avevano spiegato perché si ritenessero competenti a decidere, visto che la norma sembrava escludere proprio la loro giurisdizione sulle cause non pendenti all’epoca.
Il principio
Il giudice rimettente deve previamente accertare e motivare la propria giurisdizione: se la norma impugnata è quella che disciplina il riparto di competenza tra giudice ordinario e amministrativo, la questione di costituzionalità sollevata proprio da un giudice la cui giurisdizione è in discussione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Quando è avvenuta la privatizzazione del pubblico impiego?
La riforma è iniziata con il d.lgs. n. 29/1993 e completata con il d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico). La data-spartiacque per il riparto di giurisdizione è il 30 giugno 1998.
Chi decide le controversie sui dipendenti pubblici oggi?
Il giudice ordinario (lavoro) per i dipendenti contrattualizzati, con alcune eccezioni (magistrati, professori universitari, militari) che restano al giudice amministrativo.
Cosa significa «delegazione di funzioni fuori delega»?
Il parametro dell’art. 76 Cost. era invocato perché il d.lgs. avrebbe potuto eccedere la delega legislativa. La Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità formale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza del riparto temporale di giurisdizione
- Art. 24 della Costituzione — accesso alla giustizia per i crediti retributivi del pubblico dipendente
- Art. 76 della Costituzione — rispetto della delega legislativa nella privatizzazione del pubblico impiego
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.