Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie sui crediti del pubblico dipendente anteriori al 30 giugno 1998: i TAR rimettenti non avevano adeguatamente motivato la propria giurisdizione.

Di cosa si tratta

Con la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), le controversie di lavoro dei dipendenti pubblici sono passate al giudice ordinario. L’art. 69, comma 7, stabilisce che anche i crediti maturati prima del 30 giugno 1998 restano di competenza del TAR solo se la causa era già pendente alla stessa data. Alcuni TAR dubitavano della conformità costituzionale di questa norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Calabria e il TAR Campania hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui devolve al giudice ordinario le controversie su crediti del pubblico impiego anteriori al 30 giugno 1998.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile: i TAR rimettenti non avevano spiegato perché si ritenessero competenti a decidere, visto che la norma sembrava escludere proprio la loro giurisdizione sulle cause non pendenti all’epoca.

Il principio

Il giudice rimettente deve previamente accertare e motivare la propria giurisdizione: se la norma impugnata è quella che disciplina il riparto di competenza tra giudice ordinario e amministrativo, la questione di costituzionalità sollevata proprio da un giudice la cui giurisdizione è in discussione è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Quando è avvenuta la privatizzazione del pubblico impiego?

La riforma è iniziata con il d.lgs. n. 29/1993 e completata con il d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico). La data-spartiacque per il riparto di giurisdizione è il 30 giugno 1998.

Chi decide le controversie sui dipendenti pubblici oggi?

Il giudice ordinario (lavoro) per i dipendenti contrattualizzati, con alcune eccezioni (magistrati, professori universitari, militari) che restano al giudice amministrativo.

Cosa significa «delegazione di funzioni fuori delega»?

Il parametro dell’art. 76 Cost. era invocato perché il d.lgs. avrebbe potuto eccedere la delega legislativa. La Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità formale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.