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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 274/2000 (processo penale davanti al giudice di pace) sollevate dal Giudice di pace di Vicenza e di Palermo: difettava la descrizione della fattispecie e la motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il processo penale davanti al giudice di pace prevede che la notizia di reato, dopo le indagini del pubblico ministero, possa portare alla citazione a giudizio della persona offesa. I giudici rimettenti lamentavano che, in caso di archivazione, non era previsto alcuno strumento per ottenere l’imputazione coatta dell’imputato, diversamente da quanto accade nel processo ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Vicenza e di Palermo ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevedono strumenti per ottenere l’imputazione coatta davanti al giudice di pace.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili: i giudici rimettenti non avevano descritto adeguatamente la fattispecie concreta e non avevano motivato sulla rilevanza delle questioni nei giudizi in corso.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non descrive adeguatamente i fatti di causa e non spiega perché la norma censurata sia rilevante nel giudizio pendente.
Domande e risposte
Cosa è l’imputazione coatta?
L’istituto che consente alla persona offesa di chiedere al giudice, in caso di richiesta di archiviazione del PM, di disporre ugualmente il rinvio a giudizio dell’indagato (art. 409 c.p.p.).
Esiste nel processo davanti al giudice di pace?
No nel senso classico: il d.lgs. n. 274/2000 prevede una disciplina speciale con citazione diretta, ma mancava (all’epoca) un meccanismo di opposizione all’archiviazione.
Cosa è il d.lgs. n. 274/2000?
Il testo normativo che istituisce il processo penale davanti al giudice di pace, con procedura semplificata e sanzioni prevalentemente pecuniarie o sostitutive.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione e di difesa della persona offesa nel processo penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.