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La Corte costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Emilia-Romagna, dichiarando che non spettava allo Stato — e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa sulle concessioni demaniali nel porto di Cattolica. Il porto rientra nella categoria dei porti turistici regionali; la nota ministeriale impugnata è stata annullata.
Di cosa si tratta
Il Comune di Cattolica stava completando il collaudo di una nuova darsena turistica interna al porto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva inviato una nota alla Capitaneria di porto di Rimini sostenendo che l’intervento fosse di competenza statale perché il porto di Cattolica era inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (elenco delle “aree di preminente interesse nazionale”) e invitando la Capitaneria ad adottare le misure necessarie a “riportare le procedure nell’alveo della legittimità”. La Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione.
Il conflitto di attribuzione
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la nota ministeriale MINFRTRA/DINFR/34 del 3 aprile 2006, sostenendo che violasse gli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale collaborazione. In base al d.lgs. n. 112/1998 (come modificato dalla legge n. 88/2001), le funzioni amministrative sui porti turistici regionali erano state conferite alle Regioni dal 1° gennaio 2002; la Regione aveva a sua volta delegato le funzioni ai Comuni con legge regionale n. 9/2002. Lo Stato resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso e sosteneva che il d.P.C.m. del 1995 mantenesse piena efficacia in assenza di formale riclassificazione dei porti.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che l’inserimento di un porto nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non conferisce a tale atto “efficacia legislativa” e non è determinante ai fini del riparto delle funzioni amministrative dopo la riforma del Titolo V. Il porto di Cattolica rientra nella categoria dei porti turistici, come dimostrato dal protocollo d’intesa del 21 dicembre 2004 tra il Ministero e la Regione Emilia-Romagna. Ha dichiarato che non spettava allo Stato la competenza contestata e ha annullato la nota ministeriale impugnata.
Il principio
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001), la materia “turismo” è di competenza legislativa residuale delle Regioni e le funzioni amministrative spettano agli enti territoriali minori secondo i criteri dell’art. 118 Cost. L’inserimento di un porto nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non può continuare ad avere l’effetto di attribuire allo Stato competenze che la riforma costituzionale ha trasferito alle Regioni, in assenza di una formale riclassificazione che accerti la rilevanza economica internazionale o nazionale del porto.
Domande e risposte
Quali porti restano di competenza statale dopo la riforma del Titolo V?
Restano allo Stato i porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, quelli di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale. La classificazione deve avvenire con apposito provvedimento, con la necessaria partecipazione della Regione interessata in ossequio al principio di leale collaborazione. I porti turistici di rilevanza regionale o interregionale sono invece di competenza regionale.
Cosa sono le concessioni demaniali portuali e chi le rilascia?
Le concessioni del demanio marittimo portuale sono autorizzazioni che consentono a privati di utilizzare in via esclusiva beni del demanio pubblico (aree portuali, darsene) per finalità turistiche, commerciali o di nautica da diporto. Dopo il d.lgs. n. 112/1998 e la legge n. 88/2001, le concessioni nei porti turistici di rilevanza regionale spettano alle Regioni (o ai Comuni da esse delegati), non alle Capitanerie di porto o ad altri uffici statali.
Cosa succede se lo Stato rivendica competenze che la Corte ha già attribuito alle Regioni in fattispecie analoghe?
La Regione interessata può promuovere conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Se la nota o il provvedimento statale contiene una chiara manifestazione di volontà di riaffermare la competenza statale e negare quella regionale, la Corte riconosce il “tono costituzionale” del conflitto, lo dichiara ammissibile nel merito e, se fondato, annulla l’atto impugnato.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — parametro evocato: ordinamento della Repubblica e autonomia degli enti territoriali
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato: competenza concorrente in materia di porti e aeroporti civili
- Art. 118 della Costituzione — parametro evocato: attribuzione delle funzioni amministrative secondo sussidiarietà
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.