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La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Messina per il riesame della rilevanza in dieci procedimenti in cui il PM aveva appellato sentenze di assoluzione; le ordinanze messinesi avevano adeguatamente motivato la rilevanza, indicando che i giudizi a quibus traevano origine da appelli del PM avverso sentenze di proscioglimento pronunciate con varie formule.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Messina aveva sollevato, con dieci ordinanze di contenuto identico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. come modificato dalla legge Pecorella (n. 46/2006), contestando il divieto imposto al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le ordinanze specificavano che i giudizi a quibus originassero da appelli del PM avverso sentenze di assoluzione pronunciate con varie formule assolutorie (non aver commesso il fatto, fatto non costituisce reato ecc.).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Messina (dieci ordinanze del 2006).
La decisione della Corte
Restituzione degli atti, riuniti i giudizi. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata. A differenza delle ordinanze di Catania (n. 205) e Firenze (n. 207), quelle messinesi contenevano motivazione sulla rilevanza: il rimettente descriveva i giudizi pendenti su appelli del PM contro imputati assolti con varie formule. La Corte deve pertanto restituire gli atti anziché dichiarare l’inammissibilità.
Il principio
Dieci ordinanze identiche in fatto e in diritto possono essere riunite e decise con un’unica pronuncia. La qualità della motivazione sulla rilevanza – non la quantità delle ordinanze – determina il tipo di pronuncia: manifesta inammissibilità se la motivazione manca, restituzione degli atti se la motivazione c’è ma nel frattempo è sopravvenuto uno ius novum costituzionale.
Domande e risposte
Perché le ordinanze di Messina hanno avuto esito diverso da quelle di Catania e Firenze?
Perché le ordinanze messinesi specificavano che si trattava di giudizi d’appello su impugnazioni del PM avverso sentenze di assoluzione: questo elemento soddisfaceva il requisito della motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze catanesi (n. 205) e fiorentine (n. 207) non contenevano tale precisazione.
Le «varie formule» di assoluzione incidono sulla questione?
No ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Ai fini del giudizio d’appello nel merito, invece, la formula assolutoria è rilevante: l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» è più favorevole all’imputato di quella «per non aver commesso il fatto», che a sua volta differisce dall’«il fatto non costituisce reato».
Quanti procedimenti complessivi sono stati restitituiti dagli atti dalla Corte nel 2007 per la legge Pecorella?
Nelle sole ordinanze nn. 203–210/2007 oggetto di questa slice (escludendo le inammissibilità), i procedimenti restituiti sono: 1 (Roma) + 1 (Venezia) + 1 (Catania n.206) + 4 (Brescia) + 2 (Firenze n.209) + 10 (Messina) = almeno 19 procedimenti.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza
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