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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Regione Piemonte sull’art. 120 Cost. e non fondate le questioni sulla competenza regionale residuale in materia di lavori pubblici, riconoscendo che la disciplina del finanziamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici attiene a una funzione di regolazione del mercato di rilevanza nazionale.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2006 (l. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67) aveva stabilito che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si finanziasse autonomamente mediante contribuzioni obbligatorie dei soggetti vigilati — con il versamento del contributo quale condizione di ammissibilità delle offerte nelle gare. La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Piemonte avevano impugnato la norma sostenendo che i “lavori pubblici” rientrassero nella competenza regionale residuale.

La questione di legittimità costituzionale

Le ricorrenti contestavano i commi 65 e 67 dell’art. 1 della l. 266/2005 in riferimento agli artt. 117 e 120 Cost. e alle norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Sostenevano che la materia “lavori pubblici” non fosse elencata negli elenchi di cui al terzo e quarto comma dell’art. 117 Cost. e rientrasse quindi nella competenza residuale regionale, con conseguente illegittimità di norme statali che incidessero su di essa senza prevedere forme di collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione sulla violazione dell’art. 120 Cost. sollevata dalla Regione Piemonte, per genericità della censura. Dichiara poi non fondate le questioni nel merito: i “lavori pubblici” non costituiscono una materia autonoma ex art. 117 Cost., ma si distribuiscono tra più competenze a seconda dell’oggetto; la disciplina del finanziamento dell’Autorità di vigilanza, attinente alla regolazione del mercato delle gare, è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Il principio

I “lavori pubblici” non sono una materia costituzionalmente autonoma: il riparto di competenze va stabilito volta per volta in base all’oggetto specifico della norma impugnata. La regolazione del mercato degli appalti pubblici, compreso il finanziamento dell’autorità di settore, rientra nella tutela della concorrenza e è riservata allo Stato.

Domande e risposte

Cosa sono i “lavori pubblici” nel riparto costituzionale di competenze?

Non è una materia a sé stante: va ricondotta alle varie materie elencate nell’art. 117 Cost. (es. tutela della concorrenza, governo del territorio) a seconda dell’oggetto specifico della disposizione impugnata.

Le Regioni possono lamentare la violazione dell’art. 120 Cost. nei ricorsi in via principale?

Solo se la censura è sufficientemente argomentata. Nel caso di specie il motivo era formulato in modo generico, il che ha portato la Corte a dichiararlo inammissibile.

Il contributo obbligatorio all’Autorità di vigilanza è compatibile con l’autonomia regionale?

Sì, perché la disciplina del mercato delle gare pubbliche e il relativo sistema di vigilanza attengono alla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, anche se gli operatori sono soggetti di diritto regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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