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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata (e in parte manifestamente infondata) la questione relativa al tetto regionale pugliese di rimborso delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, riconoscendo la discrezionalità del legislatore regionale nel contenimento della spesa sanitaria.

Di cosa si tratta

L’art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4/2003 fissava i tetti di rimborso per le prestazioni sanitarie erogate da strutture private provvisoriamente accreditate con riferimento ai volumi erogati nel 1998. Alcune strutture sanitarie private avevano sollevato questione di legittimità costituzionale davanti al TAR Puglia, lamentando la violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva rimesso alla Corte la questione sull’art. 30, comma 4, della l. reg. Puglia n. 4/2003, ritenendo che il parametro del 1998 per la fissazione dei tetti di rimborso potesse violare il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il buon andamento (art. 97 Cost.) e i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.).

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.: la scelta di agganciare i tetti al 1998 è espressione di discrezionalità legislativa non irragionevole. Dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.: la norma regionale è coerente con i principi fondamentali fissati dall’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, che richiede una valutazione comparativa costi/qualità prima di fissare i volumi di acquisto.

Il principio

Le Regioni godono di ampia discrezionalità nel contenimento della spesa sanitaria, purché la fissazione dei tetti di rimborso alle strutture private non sia intrinsecamente irragionevole e rispetti i principi fondamentali statali che impongono una valutazione comparativa della qualità e dei costi.

Domande e risposte

Le Regioni possono agganciare i tetti di rimborso sanitario a esercizi passati?

Sì, purché la scelta non sia arbitraria. Riferirsi al volume di prestazioni del 1998 è stato ritenuto non irragionevole dalla Corte.

Quale norma statale fissa i principi fondamentali per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati?

L’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, che obbliga le amministrazioni a una valutazione comparativa di costi e qualità prima di definire i volumi di prestazioni da acquistare da strutture accreditate.

Le strutture private accreditate hanno diritto a un rimborso illimitato?

No: il sistema di accreditamento non garantisce un volume illimitato di prestazioni rimborsabili. La Regione può porre tetti di spesa nel rispetto dei principi fondamentali statali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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