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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti alle Corti d’appello di Torino: dopo la sentenza n. 26/2007 che aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 593 c.p.p. come modificato dalla l. 46/2006, i giudici rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle questioni già sollevate sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Di cosa si tratta

La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (cosiddetta “legge Pecorella”) aveva riformato l’art. 593 del codice di procedura penale, limitando fortemente la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. Più Corti d’appello di Torino avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale. Nel frattempo, la Corte costituzionale aveva già pronunciato la sentenza n. 26/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità di parte della normativa impugnata.

La questione di legittimità costituzionale

Le ordinanze delle Corti d’appello e della Corte d’assise d’appello di Torino investivano l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della l. 46/2006) e l’art. 10 della stessa legge, nella parte in cui limitavano l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento, in riferimento ai principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale e uguaglianza.

La decisione della Corte

A seguito della sopravvenuta sentenza n. 26/2007, il quadro normativo di riferimento è mutato. La Corte ordina pertanto la restituzione degli atti alle Corti d’appello e alla Corte d’assise d’appello di Torino, affinché i giudici rimettenti riesaminino la rilevanza delle questioni alla luce del mutato contesto normativo.

Il principio

Quando, dopo la rimessione di una questione di legittimità costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo impugnato, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente per valutare se la questione rimanga rilevante nel giudizio principale.

Domande e risposte

Cosa è la “restituzione degli atti” nel giudizio costituzionale?

La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando, dopo la rimessione, il quadro normativo è cambiato in modo tale da richiedere una nuova valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Cosa aveva stabilito la sentenza n. 26/2007 della Corte?

Aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l. 46/2006, modificando in parte la disciplina dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM.

Il PM può appellare le sentenze di proscioglimento?

La disciplina è stata oggetto di numerosi interventi normativi e costituzionali. In via generale, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la simmetria tra i poteri delle parti nel processo penale deve rispettare principi di ragionevolezza e parità delle armi.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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