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Come nell’ordinanza n. 258/2007, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame della rilevanza della questione sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, a seguito della sopravvenuta sentenza n. 26/2007.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. e dell’art. 10, comma 2, della l. 46/2006 (“legge Pecorella”), concernente l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, nel procedimento penale a carico di S.G.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli censurava l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della l. 46/2006) e l’art. 10, comma 2, della stessa legge, lamentando la limitazione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento in violazione dei principi costituzionali.

La decisione della Corte

Intervenuta la sentenza n. 26/2007 che aveva modificato il quadro normativo rilevante, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens costituzionale.

Il principio

L’intervenuta pronuncia di illegittimità parziale di una norma impugnata impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione residua nel giudizio principale, prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Perché la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti?

Perché una sua precedente pronuncia (n. 26/2007) aveva già dichiarato l’illegittimità di parte della normativa impugnata. Il giudice rimettente deve verificare se la questione rimanga rilevante dopo tale mutamento.

Cosa deve fare il giudice rimettente dopo la restituzione?

Deve riesaminare se la questione è ancora rilevante ai fini della decisione del processo principale; se sì, può eventualmente rimettere di nuovo la questione alla Corte.

Qual è la differenza tra inammissibilità e restituzione degli atti?

L’inammissibilità chiude definitivamente quella questione; la restituzione degli atti lascia impregiudicata la possibilità di una nuova rimessione dopo il riesame del giudice a quo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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