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La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Firenze per il riesame della rilevanza in due procedimenti specifici: diversamente dalle sette ordinanze fiorentine della n. 207/2007 (dichiarate inammissibili per difetto di motivazione), queste due ordinanze indicavano esplicitamente i giudizi pendenti su appelli del PM avverso sentenze di assoluzione.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato, con due ulteriori ordinanze (relative ai procedimenti a carico di Y.M.P. e di M.A. ed altro), la stessa questione di legittimità costituzionale della legge Pecorella già oggetto delle sette ordinanze dichiarate inammissibili con la n. 207/2007. La differenza è che queste due ordinanze specificavano che il rimettente era chiamato a celebrare il giudizio d’appello su impugnazione del PM avverso una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 della legge n. 46/2006, sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (ordinanze 13 marzo e 29 maggio 2006).
La decisione della Corte
Restituzione degli atti, riuniti i giudizi. Come nelle ordinanze nn. 203, 204, 206 e 208/2007, la sentenza n. 26/2007 ha già travolto la norma censurata; il rimettente deve riesaminare la rilevanza alla luce di tale declaratoria.
Il principio
Due ordinanze dello stesso giudice (Corte d’appello di Firenze) possono ricevere trattamenti processuali differenti – inammissibilità l’una (n. 207), restituzione degli atti l’altra (n. 209) – quando la differenza nella qualità della motivazione sulla rilevanza è tale da rendere ammissibile solo la seconda. Il requisito della motivazione non è formalità ma condizione sostanziale di ammissibilità.
Domande e risposte
Perché queste due ordinanze sono trattate meglio delle sette della n. 207?
Perché indicavano esplicitamente che i giudizi a quibus erano appelli del PM contro sentenze di assoluzione, consentendo alla Corte di verificare la rilevanza della questione sulla legge Pecorella. Le sette ordinanze della n. 207 non contenevano questo elemento.
I due procedimenti riguardavano reati specifici?
Il testo non precisa la natura dei reati oggetto dei due procedimenti (Y.M.P. e M.A. ed altro). La Corte, ai fini della valutazione dell’ammissibilità, si era limitata a verificare che si trattasse di appelli del PM avverso sentenze di proscioglimento.
Dopo la restituzione, anche questi procedimenti potranno concludersi nel merito?
Sì. La Corte d’appello di Firenze, accertato che a seguito della sentenza n. 26/2007 gli appelli del PM sono tornati ammissibili, potrà procedere all’esame nel merito delle impugnazioni.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
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