Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 102 del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete. La norma viola l’art. 24 della Costituzione: il diritto di difesa effettivo esige che anche il non abbiente straniero possa avvalersi di un interprete di parte.
Di cosa si tratta
Una traduttrice (B. L.) aveva prestato la propria opera come interprete tra un’imputata straniera (accusata di omicidio) e il suo difensore. La sua richiesta di liquidazione del compenso era stata rigettata perché, pur essendo l’imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore non l’aveva formalmente nominata come consulente di parte. L’art. 102 del testo unico sulle spese di giustizia, infatti, prevedeva la nomina a carico dello Stato solo di un sostituto del difensore, di un investigatore privato o di un consulente tecnico, ma non di un interprete di parte. Il GIP di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato di nominare un proprio interprete.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione fondata. L’art. 102 del d.P.R. n. 115/2002 è incostituzionale nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio interprete. La Corte ha precisato che il legislatore dovrà disciplinare compiutamente questa figura.
Il principio
Il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., letto insieme all’art. 111 Cost. (giusto processo) e alle norme internazionali (art. 6 CEDU; art. 14, par. 3, lett. f, Patto ONU sui diritti civili e politici), esige che all’imputato straniero che non conosce la lingua italiana sia riconosciuto il diritto di nominare un proprio interprete di parte, distinto sia dall’interprete nominato dal giudice sia dal consulente tecnico. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, volto ad assicurare ai non abbienti i mezzi per difendersi in giudizio, non può lasciare prive di copertura le spese necessarie all’esercizio effettivo di tale diritto.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra l’interprete nominato dal giudice e l’interprete di parte per lo straniero imputato?
L’interprete nominato dall’autorità giudiziaria (artt. 143 ss. c.p.p.) serve a garantire la comprensione degli atti processuali in senso generale. L’interprete di parte, invece, è necessario perché l’imputato straniero possa conferire riservatamente con il proprio difensore e comprendere gli atti nella lingua a lui nota per esercitare concretamente il diritto di difesa. Le due figure hanno funzioni e nomina distinte.
Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato in Italia?
Chiunque non disponga di un reddito sufficiente (determinato per legge) può accedere al patrocinio a spese dello Stato per essere difeso in giudizio. Il diritto spetta anche agli stranieri, in attuazione del principio costituzionale per cui tutti possono agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (art. 24, commi 1 e 3, Cost.).
Cosa dice la CEDU sul diritto all’interprete?
L’art. 6, n. 3, lett. e) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosce all’accusato il diritto di “farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”. Questa garanzia non si limita all’udienza ma include, secondo la giurisprudenza, anche la fase delle indagini e i colloqui con il difensore.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro della questione: diritto di difesa e patrocinio per i non abbienti
- Art. 111 della Costituzione — citato dalla Corte: giusto processo e diritto all’assistenza dell’interprete
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.