Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto contro la norma dello «Sblocca Italia» in materia di perequazione urbanistica: grazie alla clausola di salvaguardia delle discipline regionali, la Regione — che aveva già legiferato — non ha un interesse concreto e attuale a ricorrere.
Di cosa si tratta
Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva introdotto, nel quadro della cosiddetta perequazione urbanistica, meccanismi compensativi per la riqualificazione delle aree, con la facoltà per i Comuni di chiedere ai privati un contributo. La Regione Veneto, dotata di propria legislazione in materia, ne contestò la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 17, comma 1, lettera g), del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 23, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, lamentando l’eccessiva discrezionalità lasciata alle amministrazioni e profili di irragionevolezza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La «clausola di salvaguardia» delle diverse discipline regionali, inserita in sede di conversione, rende la posizione del Veneto — che aveva già legiferato in materia — priva di un interesse concreto e attuale a ricorrere, presupposto necessario nei giudizi in via principale.
Il principio
Nei giudizi in via principale sul Titolo V la Regione deve avere un interesse concreto e attuale a ricorrere: può far valere solo le violazioni che incidono direttamente e immediatamente sulle proprie competenze. In presenza di una clausola di salvaguardia delle discipline regionali, tale interesse può mancare.
Domande e risposte
Che cos’è la clausola di salvaguardia?
È la previsione, inserita nel decreto, che fa salve le diverse discipline regionali e gli strumenti urbanistici comunali già vigenti.
Perché il ricorso è inammissibile?
Perché, avendo già legiferato e potendo continuare a farlo grazie alla clausola di salvaguardia, la Regione non subisce una lesione concreta e attuale delle proprie competenze.
La Corte ha valutato il merito?
No: l’inammissibilità per difetto di interesse impedisce l’esame del merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze nel governo del territorio.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative degli enti territoriali.
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.