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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Puglia contro la norma dello «Sblocca Italia» che, in attesa dell’attuazione del piano urbanistico, fa salva per i proprietari la facoltà di eseguire interventi conservativi: si tratta di una disposizione di principio in materia di governo del territorio, che non invade le competenze regionali e comunali.

Di cosa si tratta

Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva inserito nel Testo unico dell’edilizia l’art. 3-bis, secondo cui, individuati dallo strumento urbanistico gli edifici non più compatibili con la pianificazione, nelle more della sua attuazione resta salva la facoltà del proprietario di eseguire interventi conservativi, esclusa la demolizione e ricostruzione non giustificata da ragioni statiche o igienico-sanitarie.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Puglia, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 17, comma 1, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma fosse di dettaglio e «espropriasse» le funzioni regionali e comunali in materia urbanistica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha qualificato la norma come previsione di principio nell’ambito del «governo del territorio», riconducibile alla perequazione urbanistica, che non sottrae ai Comuni la pianificazione né al legislatore regionale lo spazio di adattamento. L’infondatezza sull’art. 117 ha assorbito le censure consequenziali sugli artt. 3 e 118.

Il principio

Il carattere «autoapplicativo» di una disposizione statale non ne implica automaticamente la natura di dettaglio: una norma di principio può essere efficace senza disposizioni attuative, senza per questo espropriare le Regioni del potere di conformare la regolazione statale alle proprie esigenze nelle materie di competenza concorrente.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 3-bis del Testo unico edilizia?

Che, nelle more dell’attuazione del piano, il proprietario di un edificio non più compatibile può comunque eseguire gli interventi conservativi, salvo la demolizione e ricostruzione non giustificata.

Perché la norma non è di dettaglio?

Perché detta un principio sulla perequazione urbanistica, lasciando ai Comuni la pianificazione concreta e alle Regioni lo spazio normativo nelle materie concorrenti.

La Puglia ha ottenuto l’annullamento?

No: la questione è stata dichiarata non fondata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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