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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Puglia contro la norma dello «Sblocca Italia» che, in attesa dell’attuazione del piano urbanistico, fa salva per i proprietari la facoltà di eseguire interventi conservativi: si tratta di una disposizione di principio in materia di governo del territorio, che non invade le competenze regionali e comunali.
Di cosa si tratta
Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva inserito nel Testo unico dell’edilizia l’art. 3-bis, secondo cui, individuati dallo strumento urbanistico gli edifici non più compatibili con la pianificazione, nelle more della sua attuazione resta salva la facoltà del proprietario di eseguire interventi conservativi, esclusa la demolizione e ricostruzione non giustificata da ragioni statiche o igienico-sanitarie.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Puglia, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 17, comma 1, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma fosse di dettaglio e «espropriasse» le funzioni regionali e comunali in materia urbanistica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha qualificato la norma come previsione di principio nell’ambito del «governo del territorio», riconducibile alla perequazione urbanistica, che non sottrae ai Comuni la pianificazione né al legislatore regionale lo spazio di adattamento. L’infondatezza sull’art. 117 ha assorbito le censure consequenziali sugli artt. 3 e 118.
Il principio
Il carattere «autoapplicativo» di una disposizione statale non ne implica automaticamente la natura di dettaglio: una norma di principio può essere efficace senza disposizioni attuative, senza per questo espropriare le Regioni del potere di conformare la regolazione statale alle proprie esigenze nelle materie di competenza concorrente.
Domande e risposte
Cosa stabilisce l’art. 3-bis del Testo unico edilizia?
Che, nelle more dell’attuazione del piano, il proprietario di un edificio non più compatibile può comunque eseguire gli interventi conservativi, salvo la demolizione e ricostruzione non giustificata.
Perché la norma non è di dettaglio?
Perché detta un principio sulla perequazione urbanistica, lasciando ai Comuni la pianificazione concreta e alle Regioni lo spazio normativo nelle materie concorrenti.
La Puglia ha ottenuto l’annullamento?
No: la questione è stata dichiarata non fondata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — governo del territorio come materia di legislazione concorrente.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e ruolo dei Comuni.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato dalla ricorrente.
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