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La Corte costituzionale respinge le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 4 dello «Sblocca Italia» sulle procedure per le opere pubbliche e infrastrutturali: in parte inammissibili, in parte non fondate, le censure non dimostrano una lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio.
Di cosa si tratta
Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva introdotto, all’art. 4, procedure semplificate e poteri per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture strategiche. La Regione Veneto contestò tali previsioni ritenendole lesive delle proprie attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato i diversi commi dell’art. 4 del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, lamentando l’invasione delle competenze regionali e il difetto di coordinamento con il sistema delle autonomie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: inammissibili quelle riferite a una pluralità di parametri (artt. 2, 3, 97, 114, 118, 119 Cost.) per genericità o difetto di lesione, e non fondate quelle riferite all’art. 117, terzo comma, Cost. sui commi 1, 2, 3, 4 e 9. Restano riservate a separate pronunce le ulteriori questioni.
Il principio
Le procedure statali per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture rientrano nel coordinamento e nei principi fondamentali della materia: le censure regionali devono individuare con precisione la lesione delle competenze, pena l’inammissibilità o l’infondatezza.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 4 dello «Sblocca Italia»?
Procedure e poteri per accelerare la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture strategiche.
Perché molte censure sono inammissibili?
Per genericità o perché non dimostravano una lesione concreta delle competenze regionali in materia di governo del territorio.
La Corte ha annullato l’art. 4?
No: le questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente sul governo del territorio.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative ed enti territoriali.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale.
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