Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del progetto “PC ai giovani” (art. 27 legge finanziaria 2003) e delle disposizioni sull’autonomia finanziaria degli enti locali (legge finanziaria 2004) sollevate dalla Regione Emilia-Romagna. Le materie rientrano nella competenza statale.
Di cosa si tratta
La Regione Emilia-Romagna impugna due disposizioni delle leggi finanziarie 2003 e 2004: il progetto “PC ai giovani” (fondo statale per l’informatizzazione dei sedicenni) e norme sull’autonomia finanziaria degli enti locali. La Regione sostiene che invadano la propria competenza residuale in materia di politiche giovanili e ordinamento degli enti locali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna censura l’art. 27, legge n. 289/2002 e l’art. 4, commi 9 e 10, legge n. 350/2003, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando l’invasione della propria potestà residuale in materie non riservate allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate le questioni. Il progetto “PC ai giovani” è ascrivibile alla competenza statale in materia di istruzione e di sviluppo della società dell’informazione. Le norme sull’autonomia finanziaria degli enti locali rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Non risulta violato il principio di leale collaborazione.
Il principio
L’istituzione di fondi statali per l’incentivazione all’uso di strumenti informatici tra i giovani non invade la competenza regionale residuale, rientrando nelle materie di coordinamento della finanza pubblica e delle politiche statali per la società dell’informazione.
Domande e risposte
Cosa prevede il progetto “PC ai giovani”?
L’art. 27 della legge finanziaria 2003 istituisce un fondo speciale per incentivare l’acquisizione di strumenti informatici da parte dei giovani che compiono sedici anni nel 2003. Le modalità erano demandate a un decreto ministeriale.
Quando lo Stato può legiferare su materie “residuali” regionali?
La ripartizione ex art. 117 Cost. assegna alle Regioni tutte le materie non riservate allo Stato, ma lo Stato può comunque intervenire per ragioni di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.) e per l’esercizio di competenze orizzontali (es. tutela della concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni).
Cosa è il principio di leale collaborazione?
Principio non scritto ma desumibile dalla Costituzione, impone che Stato e Regioni si confrontino e coordinino nell’esercizio delle rispettive competenze, soprattutto quando queste si intersecano. La sua violazione può rendere incostituzionale una legge statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro principale del ricorso
- Art. 118 della Costituzione — Riparto di funzioni amministrative
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.