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La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Taranto contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Giancarlo Cito. Dichiarazioni rese in comizi e in trasmissioni televisive senza nesso funzionale con l’attività parlamentare non beneficiano dell’immunità ex art. 68, primo comma, Cost.
Di cosa si tratta
L’on. Giancarlo Cito era imputato davanti al Tribunale di Taranto (sezione II penale) di diffamazione aggravata e altri reati relativi a dichiarazioni rese nel corso di comizi e in trasmissioni televisive. La Camera dei deputati, con deliberazione del 27 maggio 2003, aveva dichiarato che i fatti riguardavano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, comma 1, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Taranto ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che le dichiarazioni contestate — rese in comizi e trasmissioni televisive — non avessero nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari e non potessero quindi godere dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi. La deliberazione camerale era idonea a menomare le attribuzioni del giudice penale di valutare autonomamente la penale responsabilità del parlamentare per fatti commessi al di fuori dell’esercizio delle funzioni. La decisione nel merito è rinviata a separata pronuncia.
Il principio
Anche in sede penale, il giudice che ritenga non sussistere il nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e le sue funzioni istituzionali può sollevare conflitto di attribuzione contro la deliberazione della Camera che ne abbia dichiarato l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.
Domande e risposte
Cosa distingue il caso Cito dal caso Sgarbi (n. 295/2004)?
Il caso Cito riguarda un procedimento penale (diffamazione aggravata) davanti al Tribunale penale di Taranto; il caso Sgarbi riguardava un procedimento civile per risarcimento del danno. In entrambi i casi la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, aprendo la fase di merito.
Quando le dichiarazioni di un parlamentare fuori dal Parlamento sono insindacabili?
Solo se costituiscono la “esternalizzazione” o “divulgazione” di posizioni già espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche (discorso in aula, interrogazione, voto). La mera qualità di parlamentare non è sufficiente.
Cosa accade al processo penale durante il conflitto di attribuzione?
Il giudice rimettente sospende il procedimento in attesa della decisione della Corte. Se la Corte accoglie il conflitto nel merito, la deliberazione parlamentare viene annullata e il processo può riprendere.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentari
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione in giudizio
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