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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Milano contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva. Le dichiarazioni rese fuori dall’esercizio di funzioni parlamentari tipiche non beneficiano dell’immunità ex art. 68, primo comma, Cost.

Di cosa si tratta

L’on. Vittorio Sgarbi era stato condannato in primo grado al risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Andrea Padalino. La Camera dei deputati, con deliberazione del 29 luglio 1998, aveva dichiarato che i fatti riguardavano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione contro tale deliberazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi nell’ambito di una trasmissione televisiva da lui condotta non potessero rientrare nell’immunità ex art. 68, primo comma, Cost., per mancanza di nesso funzionale con l’attività parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto (pronuncia di ammissibilità in senso tecnico), ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi (poteri in conflitto) e oggettivi (atto idoneo a determinare una menomazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale). La trattazione nel merito è rinviata a separata pronuncia.

Il principio

Le dichiarazioni rese da un parlamentare al di fuori dell’esercizio di funzioni tipicamente parlamentari — senza nesso funzionale con l’attività istituzionale — non godono dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., e il giudice ha titolo a sollevare conflitto di attribuzione contro la deliberazione camerale che ne dichiari l’insindacabilità.

Domande e risposte

Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta dell’immunità funzionale o insindacabilità, diversa dall’immunità procedurale dei commi successivi.

Quando un’opinione del parlamentare è “nell’esercizio delle funzioni”?

Occorre un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese all’esterno e un’attività parlamentare tipica svolta in precedenza (voto, interrogazione, discorso in aula). Le dichiarazioni in trasmissioni televisive private senza tale nesso non rientrano nella garanzia.

Cosa è il giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione?

È una fase preliminare in cui la Corte verifica solo se il conflitto sia astrattamente ammissibile (soggetti legittimati, atto idoneo a ledere). Solo se ammissibile, il conflitto viene poi trattato nel merito con una distinta pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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