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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 1, commi 681 e 683, della legge finanziaria 2007 in materia di patto di stabilità interno, perché le modifiche legislative sopravvenute hanno reso il quadro normativo originariamente censurato non più applicabile al caso concreto.
Di cosa si tratta
I commi 681 e 683 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissavano le modalità di calcolo del saldo finanziario che gli enti locali dovevano conseguire per il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2007. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel corso del controllo dei conti consuntivi del Comune di Pessano con Bornago, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 5, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione, dubitando della legittimità dei meccanismi di calcolo del saldo di cassa del patto di stabilità 2007, che sarebbero stati irragionevolmente penalizzanti per gli enti locali che avevano effettuato spese in conto capitale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. La norma censurata era già stata modificata dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 379, l. n. 244/2007) prima che venisse emessa l’ordinanza di rimessione. Nel testo vigente al momento della rimessione, la disciplina impugnata risultava sostanzialmente diversa da quella originaria, così che la questione di legittimità aveva perso oggetto attuale.
Il principio
La Corte costituzionale può dichiarare inammissibile una questione quando la norma impugnata è stata modificata da sopravvenuta legislazione prima della rimessione, rendendo irrilevante la questione nel giudizio a quo: il giudice rimettente ha l’obbligo di valutare le modifiche normative sopravvenute e di verificare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.
Domande e risposte
Cosa è il patto di stabilità interno?
Il patto di stabilità interno era uno strumento con cui lo Stato imponeva agli enti locali (comuni, province, regioni) vincoli di bilancio finalizzati al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dai parametri europei (criteri di Maastricht). Prevedeva tetti di spesa e obiettivi di saldo finanziario annuale. È stato sostituito dal pareggio di bilancio a partire dal 2016.
La Corte dei conti può sollevare questioni di legittimità costituzionale?
Sì, ma solo quando esercita funzioni giurisdizionali (non di mera amministrazione). Nelle sue funzioni di controllo sui conti degli enti locali, la Corte dei conti svolge un’attività assimilabile a quella giurisdizionale e può quindi sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, come ha fatto nel caso in esame.
Cosa significa che la questione era “inammissibile” per ius superveniens?
Lo ius superveniens è la norma sopravvenuta che modifica o abroga quella impugnata. Se prima che il giudice rimetta la questione alla Corte costituzionale la norma viene modificata in modo rilevante, la questione rischia di diventare inammissibile perché il giudice avrebbe dovuto valutare la norma nel testo novellato, non in quello originario.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio, richiamato come parametro dal giudice rimettente
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.