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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento del servizio idrico integrato), nel testo risultante dall’art. 12 del d.P.R. n. 168/2010. L’inammissibilità discende dall’avvenuta parziale abrogazione della norma oggetto del quesito prima che il referendum si svolgesse.

Di cosa si tratta

Il quesito referendario mirava ad abrogare l’art. 150, comma 1, del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che disciplinava le modalità di scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato (acquedotti, fognatura, depurazione). L’Ufficio centrale per il referendum aveva già tenuto conto di una parziale abrogazione intervenuta con il d.P.R. n. 168/2010, adattando di conseguenza il testo del quesito.

La questione di legittimità costituzionale

L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum sull’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato e nel testo risultante dall’art. 12 del d.P.R. n. 168/2010. Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione sull’ammissibilità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum. Le ragioni specifiche dell’inammissibilità non emergono dal dispositivo pubblicato, ma la pronuncia è coerente con la giurisprudenza costituzionale che esclude l’ammissibilità quando la norma oggetto del quesito sia venuta meno (in tutto o in parte significativa) prima del voto, rendendo il quesito privo di oggetto o di scopo pratico.

Il principio

Un referendum abrogativo può essere dichiarato inammissibile quando la norma che ne è oggetto è stata modificata o abrogata nel corso del procedimento referendario in modo tale da far venir meno la ragione del quesito o da rendere la normativa di risulta incoerente o incomprensibile.

Domande e risposte

Cosa disciplinava l’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006?

L’art. 150 del Codice dell’ambiente disciplinava la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato (acquedotti, fognatura, depurazione delle acque reflue) e le procedure di affidamento del servizio. Consentiva agli enti locali di scegliere tra diverse modalità gestionali, nel rispetto della normativa sull’evidenza pubblica.

Perché l’Ufficio centrale ha adattato il quesito?

L’art. 150, comma 1, era stato parzialmente abrogato dall’art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 168/2010, adottato in attuazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008. L’Ufficio centrale, sentito il comitato promotore, aveva aggiornato il quesito aggiungendo il riferimento al testo risultante dalla parziale abrogazione del d.P.R. n. 168/2010.

Qual è la differenza tra questo quesito e quello sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011)?

Il quesito sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011) è stato dichiarato ammissibile e ha poi ottenuto la conferma nel referendum del giugno 2011. Il quesito sull’art. 150, invece, è stato dichiarato inammissibile, probabilmente perché la parziale abrogazione della norma ne aveva svuotato il contenuto in modo significativo, rendendo il quesito privo di un oggetto certo e definito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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