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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica), dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum. Il quesito, che mirava a eliminare la disciplina sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, è risultato conforme ai limiti costituzionali e giurisprudenziali in materia referendaria.

Di cosa si tratta

L’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 disciplinava le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, privilegiando il ricorso al mercato e limitando l’affidamento diretto in house. Un comitato promotore aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo, dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum. Spettava alla Corte costituzionale verificare l’ammissibilità del quesito.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum (pronunciata il 6-7 dicembre 2010), ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione. I presentatori del referendum e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie sull’ammissibilità. Il giudizio riguardava la verifica del rispetto dei limiti dell’art. 75 Cost. e dei limiti ulteriori elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325/2010 della Corte stessa. Il quesito non è in contrasto con i limiti di cui all’art. 75 Cost. (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia/indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), né con i limiti elaborati in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale.

Il principio

Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito non riguarda le categorie di leggi escluse dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quando la normativa di risulta è sufficientemente chiara e coerente. La mera incidenza del quesito su materie economicamente rilevanti non lo rende inammissibile, purché non si tratti di norme indefettibili per il funzionamento dello Stato o a contenuto costituzionalmente vincolato.

Domande e risposte

Cosa si intende per servizi pubblici locali di rilevanza economica?

Sono servizi erogati in favore della collettività (come il trasporto pubblico locale, la raccolta rifiuti, la distribuzione del gas e dell’acqua) che presentano carattere economico, in quanto svolti in regime di mercato o comunque suscettibili di essere gestiti da operatori economici. L’art. 23-bis ne disciplinava le modalità di affidamento, favorendo le gare pubbliche.

Quali sono i limiti costituzionali al referendum abrogativo?

L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La giurisprudenza costituzionale ha poi aggiunto ulteriori limiti: non sono ammissibili quesiti su norme costituzionalmente vincolate, su leggi indefettibili per il funzionamento dello Stato o su norme la cui abrogazione determinerebbe un vuoto normativo inaccettabile.

L’art. 23-bis è stato poi effettivamente abrogato?

Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011 e il quesito ha ottenuto l’approvazione con circa il 95% dei voti favorevoli, con un quorum di partecipazione raggiunto. L’art. 23-bis è stato quindi abrogato, determinando il ritorno alla disciplina ordinaria sugli affidamenti in house.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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