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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale Puglia n. 6/2010 che modificava le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano (Marina di Casalabate) senza la previa consultazione delle popolazioni interessate, violando l’art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Puglia n. 6/2010 aveva trasferito il territorio di Marina di Casalabate dal Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi, modificando così le rispettive circoscrizioni comunali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ritenendo che la modifica fosse avvenuta in violazione dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione, che impone il previo consenso delle popolazioni interessate.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale Puglia n. 6/2010 in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la Regione può istituire nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni comunali, sentite le popolazioni interessate.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Puglia n. 6/2010, perché la modifica delle circoscrizioni comunali è stata disposta senza sentire le popolazioni interessate, come invece richiede l’art. 133, secondo comma, Cost. La questione relativa all’art. 4 viene dichiarata inammissibile.

Il principio

La modifica delle circoscrizioni comunali da parte della Regione presuppone inderogabilmente la previa consultazione delle popolazioni interessate ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost.: l’omissione di tale passaggio procedimentale, ancorché la consultazione abbia carattere non vincolante, rende la legge regionale costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

La consultazione delle popolazioni è obbligatoria anche se non vincolante?

Sì. La Corte costituzionale ha chiarito più volte che l’art. 133, secondo comma, Cost. impone obbligatoriamente la consultazione delle popolazioni, anche se il risultato della consultazione non vincola la Regione nella sua decisione finale. L’omissione totale della consultazione rende la legge incostituzionale.

Chi può modificare i confini comunali?

I confini comunali possono essere modificati dalla Regione con legge, su iniziativa dei Comuni, previo referendum popolare o altra forma di consultazione delle popolazioni interessate. Lo Stato, invece, può istituire nuovi Comuni o modificare le circoscrizioni provinciali e regionali con legge ordinaria (art. 133, primo comma, Cost.).

Cosa succede agli atti adottati in base alla legge dichiarata incostituzionale?

Gli atti amministrativi adottati in applicazione di una legge dichiarata incostituzionale restano in vigore fino a quando non vengono impugnati nelle apposite sedi (Tribunale Amministrativo Regionale), poiché la pronuncia della Corte ha efficacia ex nunc (dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sul piano normativo, ma non è di per sé retroattiva sugli atti già eseguiti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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