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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte esamina i poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana introdotti dal d.l. 92/2008 e il conflitto con le competenze della Provincia autonoma di Bolzano. Alcune questioni sono dichiarate non fondate; sul conflitto di attribuzione la Corte riconosce la competenza statale a definire i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 125/2008) che ha sostituito l’art. 54 del Testo Unico degli enti locali, ampliando i poteri dei sindaci in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana. La Provincia contestava anche il decreto ministeriale del 5 agosto 2008 che ha definito i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana, ritenendo violate le proprie competenze statutarie.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 6 d.l. n. 92 del 2008 (che sostituisce l’art. 54 d.lgs. 267/2000) e decreto ministeriale 5 agosto 2008. Parametri: artt. 6, 97, 116 Cost.; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972), artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, 104, 107; norme di attuazione. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso ex art. 127 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le principali questioni sollevate sul merito delle attribuzioni sindacali. Dichiara inammissibili le censure relative agli artt. 6 e 97 Cost. Sul conflitto di attribuzione, riconosce che spettava allo Stato — e per esso al Ministro dell’interno — definire con il d.m. 5 agosto 2008 le nozioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana, individuando le situazioni in cui i sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti in tale materia.

Il principio

La materia dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Anche in Provincia autonoma, le attribuzioni dei Presidenti di Provincia in materia di polizia amministrativa non si estendono ai poteri di pubblica sicurezza in senso stretto, la cui definizione compete allo Stato.

Domande e risposte

Cosa cambia per le ordinanze sindacali in materia di sicurezza?

Il d.l. 92/2008 ha attribuito ai sindaci ampi poteri ordinativi in materia di sicurezza urbana. La Corte conferma la legittimità di tali poteri nella loro struttura essenziale, anche nelle Province autonome, salve le specifiche competenze statutarie.

Perché la Provincia di Bolzano impugnava la norma?

Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce ai Presidenti delle Province alcuni poteri di pubblica sicurezza (art. 20 statuto). La Provincia temeva che i nuovi poteri sindacali statali erodessero tali competenze statutarie.

Cosa sono i provvedimenti contingibili e urgenti dei sindaci?

Sono ordinanze che i sindaci possono adottare in situazioni di emergenza o pericolo per la sicurezza urbana senza seguire l’iter legislativo ordinario. Il loro ambito è delimitato dal decreto ministeriale dell’agosto 2008 che la Corte ritiene legittimamente emanato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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