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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il consulente tecnico d’ufficio nominato in un procedimento cautelare promosso da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto all’anticipazione del proprio onorario a carico dell’erario. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata perché la prenotazione a debito garantisce comunque il pagamento.

Di cosa si tratta

Quando una parte povera chiede al giudice di disporre una perizia tecnica (accertamento tecnico preventivo), il perito è nominato d’ufficio. Il problema è: chi paga il perito se la parte è ammessa al patrocinio gratuito e il procedimento si chiude senza un successivo giudizio di merito? Il Tribunale di Palermo dubitava che l’art. 131 del T.U. spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) violasse gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede l’anticipazione dell’onorario del CTU a carico dell’erario.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui non prevede l’anticipazione a carico dell’erario dell’onorario del consulente tecnico d’ufficio designato per accertamento tecnico preventivo richiesto da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 287 del 2008: il meccanismo della prenotazione a debito consente al CTU di ottenere il pagamento, senza disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altri professionisti del processo, stante l’eterogeneità delle figure processuali coinvolte.

Il principio

La prenotazione a debito, residuale ma effettiva, garantisce il compenso del consulente tecnico d’ufficio nei procedimenti in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, senza che il mancato accesso immediato all’anticipazione erariale integri una violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Domande e risposte

Cosa è la prenotazione a debito?

È un meccanismo per cui il credito del CTU viene registrato a carico dell’erario e pagato non appena il soccombente venga individuato o, in mancanza, direttamente dallo Stato, evitando che il professionista rimanga senza compenso.

Perché il Tribunale riteneva incostituzionale la norma?

Secondo il rimettente, nell’accertamento tecnico preventivo che non sfocia in un giudizio di merito non c’è un soccombente su cui gravare le spese, quindi il CTU rischiava di non essere pagato. La Corte ha però ritenuto operante il residuale meccanismo della prenotazione a debito.

Questa decisione vale per tutti i tipi di consulente tecnico?

La pronuncia riguarda specificamente il CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo quando la parte richiedente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come disciplinato dall’art. 131 del T.U. spese di giustizia.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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