Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, che prevede un termine di sei mesi per impugnare il provvedimento di diniego dell’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Caltagirone non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione.

Di cosa si tratta

Una persona con disabilità, assistita da un amministratore di sostegno, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro il diniego dell’INPS di riconoscere l’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Caltagirone dubitava che il termine di sei mesi previsto dalla norma per proporre tale ricorso fosse costituzionalmente ammissibile, in quanto parificava la posizione della persona disabile (che spesso non è in grado di attivarsi autonomamente) a quella di un soggetto privo di menomazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Caltagirone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, nella parte in cui fissa in sei mesi il termine per ricorrere contro il diniego dell’indennità di accompagnamento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il Tribunale rimettente non ha illustrato in modo adeguato perché il termine di sei mesi sarebbe irragionevole o lesivo del diritto di difesa, limitandosi ad affermare il contrasto senza argomentarlo.

Il principio

La fissazione di termini di decadenza per l’impugnazione di provvedimenti amministrativi è rimessa alla discrezionalità del legislatore; per contestare costituzionalmente un termine, il rimettente deve motivare specificamente perché esso risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato rispetto agli interessi in gioco.

Domande e risposte

Cos’è l’indennità di accompagnamento?

È una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore delle persone con disabilità grave che non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa.

Perché il termine di sei mesi sembrava problematico?

Perché le persone con disabilità grave, spesso assistite da tutori o amministratori di sostegno, potrebbero avere difficoltà a reagire nei termini imposti, a differenza di soggetti senza menomazioni cui si applicano i termini ordinari più lunghi.

Quali sono le conseguenze della decadenza dal termine di ricorso?

Se il ricorso non è proposto entro sei mesi dalla comunicazione del diniego, il provvedimento diventa definitivo e la persona perde la possibilità di ottenere l’indennità per quel periodo, salvo presentare una nuova domanda.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.