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Le dichiarazioni rese dall’imputato nelle fasi anteriori al giudizio, acquisite al fascicolo dibattimentale tramite contestazione, possono essere usate contro i coimputati solo per valutarne la credibilità del dichiarante, non come prova piena dei fatti. La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 503, commi 5 e 6, c.p.p.
Di cosa si tratta
In un processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, uno degli imputati aveva reso dichiarazioni alle autorità inquirenti nella fase delle indagini. In dibattimento, avendo cambiato versione, quelle dichiarazioni erano state acquisite tramite contestazione. Il giudice rimettente (Tribunale di Siracusa, sez. Augusta) chiedeva se tali dichiarazioni potessero essere usate come prova piena anche nei confronti del coimputato, il cui difensore non aveva potuto assistere all’interrogatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 503, commi 5 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite per contestazione nei confronti di coimputati che non abbiano prestato consenso e il cui difensore non avesse diritto di assistere all’atto. Parametri: artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni non fondate. Le norme, correttamente interpretate in combinato con l’art. 500, comma 2, c.p.p., consentono l’uso delle dichiarazioni difformi acquisite per contestazione nei confronti dei coimputati solo ai fini della credibilità del dichiarante, non come prova diretta dei fatti. Non vi è dunque violazione del contraddittorio né del diritto di difesa.
Il principio
Le dichiarazioni rese dall’imputato nelle indagini e acquisite per contestazione ai sensi dell’art. 503, commi 5 e 6, c.p.p. valgono, nei confronti dei coimputati non consenzienti, esclusivamente per la valutazione della credibilità del dichiarante. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, co. 4, Cost.) non è violato perché la piena utilizzabilità probatoria richiede il consenso dei coimputati o la ricorrenza delle deroghe ex art. 500, co. 4, c.p.p.
Domande e risposte
Cosa significa che le dichiarazioni valgono “solo ai fini della credibilità”?
Il giudice può usarle per valutare quanto sia attendibile il dichiarante, ma non come fonte di prova autonoma dei fatti contestati al coimputato. Per condannare il coimputato servono altri elementi probatori formati nel contraddittorio.
Quando invece le dichiarazioni sono pienamente utilizzabili contro il coimputato?
Quando il coimputato presta il proprio consenso all’acquisizione, oppure quando ricorrono le circostanze eccezionali previste dall’art. 500, comma 4, c.p.p. (intimidazione dei testimoni, ecc.).
Qual è la differenza tra imputato e coimputato in questo contesto?
L’imputato che ha reso le dichiarazioni nelle indagini è vincolato da esse in modo più diretto. Il coimputato — processato insieme per reato connesso — non ha avuto la possibilità di controesaminare il dichiarante, quindi il materiale pregresso non può essere usato come prova piena nei suoi confronti.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni grado e stato del giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova
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