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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 86/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Vicenza sulle norme che hanno rimodulato il reato di omesso versamento dell’IVA, modificando la relativa soglia di punibilità.

Di cosa si tratta

Il mancato versamento dell’IVA dovuta, oltre una certa soglia, costituisce reato. Nel 2015 il legislatore, riformando il sistema sanzionatorio tributario, è intervenuto sulla disciplina di questo reato, in particolare innalzando la soglia di punibilità: al di sotto di un certo importo l’omesso versamento non è più penalmente rilevante. Il Tribunale di Vicenza ha sollevato dubbi di costituzionalità su queste modifiche, prospettando un possibile eccesso di delega e un contrasto con i principi di uguaglianza e di legalità penale. La questione tocca i limiti della delega legislativa: quando il Parlamento delega al Governo la riforma di una materia, il Governo deve attenersi ai principi e criteri direttivi fissati nella legge delega. Se li supera, la norma delegata può essere illegittima. La vicenda riguarda quindi il confine tra l’attività del legislatore delegante e quella del Governo delegato nella riforma dei reati tributari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Vicenza ha sollevato questioni sull’art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2015, nella parte in cui modifica l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 sul reato di omesso versamento dell’IVA, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, riguardo alla modifica della soglia di punibilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il modo in cui erano formulate non consentiva un esame nel merito: la pronuncia non entra quindi nel contenuto delle modifiche al reato di omesso versamento dell’IVA, ma si arresta per ragioni processuali legate ai requisiti di ammissibilità.

Il principio

Anche le censure relative a un possibile eccesso di delega in materia penale devono essere formulate in modo preciso e rilevante per il giudizio: in difetto, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito delle norme delegate.

Domande e risposte

Che cos’è la soglia di punibilità dell’omesso versamento IVA?

È l’importo oltre il quale il mancato versamento dell’IVA diventa reato. Al di sotto di quella soglia il fatto può restare un illecito amministrativo, ma non penale. La riforma del 2015 ha modificato tale soglia.

Che cos’è l’eccesso di delega?

Si ha quando il Governo, nell’emanare un decreto legislativo, va oltre i principi e i criteri fissati dal Parlamento nella legge delega. In tal caso la norma delegata può essere dichiarata illegittima per violazione dell’art. 76 della Costituzione.

La disciplina dell’omesso versamento IVA resta in vigore?

Sì. Con una pronuncia di inammissibilità la Corte non incide sulla norma, che continua ad applicarsi. Il dubbio sollevato non è stato esaminato nel merito.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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