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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 85/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulla norma del testo unico dell’edilizia in materia di deroghe alle distanze tra costruzioni, per i limiti del modo in cui le questioni erano formulate.

Di cosa si tratta

Le distanze minime tra costruzioni servono a garantire sicurezza, igiene e ordinato assetto del territorio. Il testo unico dell’edilizia disciplina anche i casi in cui è possibile derogare a tali distanze, ad esempio nell’ambito di piani urbanistici o di interventi di riqualificazione. La norma introdotta nel testo unico nel 2013, su cui verteva il giudizio, riguardava proprio le condizioni a cui sono ammesse deroghe alle distanze legali tra edifici. Il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi di costituzionalità su questa disposizione, prospettando un contrasto con il principio di uguaglianza e con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio e di livelli essenziali delle prestazioni. La materia delle distanze tra costruzioni è tradizionalmente intrecciata tra competenza statale, legata ai rapporti tra privati e all’ordinamento civile, e competenza regionale sul governo del territorio: definirne i confini è spesso complesso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni sull’art. 2-bis, comma 1, del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione, riguardo alle deroghe alle distanze tra costruzioni, nonché, in via consequenziale, su altra disposizione collegata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il modo in cui erano state formulate non consentiva un esame nel merito: la pronuncia non entra quindi nel contenuto della disciplina sulle deroghe alle distanze tra costruzioni, ma si arresta per ragioni processuali legate ai requisiti di ammissibilità della questione.

Il principio

Perché la Corte possa decidere nel merito su una materia complessa come le distanze tra costruzioni, la questione deve essere formulata con precisione quanto a norma, parametri e rilevanza: in difetto, è dichiarata inammissibile.

Domande e risposte

Perché le distanze tra costruzioni sono una materia di confine?

Perché coinvolgono sia l’ordinamento civile, riservato allo Stato per i rapporti tra privati, sia il governo del territorio, di competenza regionale. Stabilire quale livello prevalga è spesso oggetto di contenzioso costituzionale.

La norma sulle deroghe alle distanze resta valida?

Sì. Con l’inammissibilità la disposizione rimane in vigore e continua ad applicarsi. La Corte non si è pronunciata sul suo contenuto, ma solo sull’inadeguatezza del modo in cui la questione era stata posta.

Cosa può fare ora il Consiglio di Stato?

Può, in un altro giudizio, riproporre la questione formulandola in modo da superare i profili di inammissibilità rilevati, indicando con precisione norma, parametri e rilevanza per la causa.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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