Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 87/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti sulla riduzione temporanea, per cinque anni, dei trattamenti pensionistici più elevati prevista dalla legge di bilancio 2019.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2019 aveva introdotto un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo più elevato, le cosiddette pensioni d’oro, prevedendo una riduzione temporanea per la durata di cinque anni. La misura era stata pensata come prelievo straordinario a fini di solidarietà e sostenibilità del sistema previdenziale. La Corte dei conti della Liguria, in un giudizio promosso da un pensionato, aveva sollevato dubbi di costituzionalità, lamentando in particolare la durata quinquennale della riduzione, ritenuta eccessiva, e prospettando un contrasto con vari principi costituzionali in materia di solidarietà, uguaglianza, adeguatezza della pensione e capacità contributiva. La vicenda tocca un tema ricorrente: i limiti entro cui il legislatore può incidere sulle pensioni in essere con prelievi di solidarietà, che devono essere ragionevoli, temporanei e proporzionati, senza tradursi in una tassazione mascherata o in una compromissione del diritto a una pensione adeguata.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, ha sollevato questioni sull’art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione, riguardo alla riduzione dei trattamenti pensionistici elevati per la durata di cinque anni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il modo in cui erano formulate, in particolare quanto alla richiesta di sostituire la durata quinquennale con una diversa, non consentiva un esame nel merito: la pronuncia non entra quindi nel contenuto della misura, ma si arresta per ragioni processuali.
Il principio
La Corte non può decidere nel merito quando la questione è formulata in modo da sollecitare un intervento manipolativo non costituzionalmente obbligato, come la mera sostituzione della durata di una misura: in tali casi dichiara la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
La riduzione delle pensioni elevate è stata confermata?
La Corte non si è pronunciata sulla legittimità della misura: ha dichiarato le questioni inammissibili per come erano poste. La norma, quindi, non è stata né annullata né espressamente confermata nel merito.
Perché la durata di cinque anni era al centro del dubbio?
Perché un prelievo di solidarietà sulle pensioni deve essere temporaneo e proporzionato. Il giudice riteneva eccessiva la durata quinquennale, ma chiedeva alla Corte di sostituirla con un’altra, scelta che spetta al legislatore.
Cosa serviva per una decisione nel merito?
Una formulazione che non chiedesse alla Corte di operare scelte discrezionali riservate al legislatore. La richiesta di sostituire la durata con una diversa ha reso la questione manifestamente inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, richiamato per l’adeguatezza della pensione.
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e all’assistenza sociale.
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva e progressività del sistema tributario.
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Vedi anche
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