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La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dalla Regione Veneto contro l’art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), sollevate in riferimento a numerosi parametri costituzionali e al principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava una disposizione della legge di stabilità 2016 impugnata in via principale dalla Regione Veneto, che ne lamentava la lesione delle proprie competenze e dell’autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto impugnava l’art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Nei giudizi in via principale promossi dalle Regioni le censure devono essere puntualmente argomentate in relazione a ciascun parametro: in difetto di adeguata motivazione e specificità le questioni sono dichiarate inammissibili.
Domande e risposte
Cos’è un giudizio in via principale?
È il giudizio di legittimità costituzionale promosso direttamente da una Regione o dallo Stato contro una legge, senza un processo già in corso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le censure non risultavano adeguatamente argomentate e specifiche rispetto ai numerosi parametri costituzionali invocati.
La norma impugnata resta in vigore?
Sì: l’inammissibilità non incide sulla disposizione, che continua ad applicarsi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro: riparto di competenze tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — parametro: autonomia finanziaria regionale
- Art. 120 della Costituzione — parametro: principio di leale collaborazione
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