Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 426 del codice di procedura civile, in materia di passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 426 cod. proc. civ. disciplina il mutamento del rito quando una causa iniziata con il rito ordinario deve proseguire con il rito speciale del lavoro, regolando i termini e gli adempimenti delle parti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Verona dubitava della legittimità dell’art. 426 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La questione è stata dichiarata inammissibile per i vizi che ne impedivano l’esame nel merito: la disposizione sul mutamento del rito resta pertanto in vigore.

Domande e risposte

Cos’è il mutamento del rito previsto dall’art. 426 cpc?

È il passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro disposto dal giudice quando la controversia rientra tra quelle soggette al rito speciale del lavoro.

Cosa significa che la questione è inammissibile?

Significa che la Corte non ha esaminato il merito: la questione presentava vizi, ad esempio di prospettazione o di rilevanza, che ne impedivano l’esame.

La norma resta applicabile?

Sì: l’inammissibilità lascia inalterata la disposizione, che continua ad applicarsi.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.