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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sul contributo di solidarietà previsto dalla Regione Siciliana sui trattamenti pensionistici elevati erogati dal Fondo pensioni Sicilia. La Corte non è entrata nel merito perché il giudice rimettente aveva impostato la questione in modo contraddittorio, prospettando in via alternativa due nature opposte del prelievo.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana, con l’art. 22, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2014, aveva introdotto un contributo (con aliquote del 5 e del 5,50 per cento) sui trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro erogati dal Fondo pensioni Sicilia, valido fino al 31 dicembre 2016. Un ex dipendente regionale in pensione aveva chiesto di non essere assoggettato a quel prelievo e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, aveva sollevato la questione davanti alla Consulta.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 22, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2014 e, «per quanto occorra», l’art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione e all’art. 36 dello statuto siciliano. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. Il rimettente prospettava, in via alternativa, che il prelievo fosse un tributo mascherato oppure una prestazione patrimoniale imposta, con conseguenze diverse a seconda della qualificazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito.

Il principio

La questione è inammissibile quando il giudice rimettente prospetta in modo alternativo e contraddittorio la natura giuridica della norma censurata, senza operare una scelta interpretativa univoca: la Corte non può sostituirsi al rimettente nell’individuare la corretta qualificazione del prelievo da cui dipende il vaglio costituzionale.

Domande e risposte

Che cos’è il contributo di solidarietà sulle pensioni?

È un prelievo straordinario e temporaneo applicato sui trattamenti pensionistici di importo più elevato, qui introdotto dalla Regione Siciliana sulle pensioni del proprio Fondo superiori a 50.000 euro annui.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché il giudice che ha sollevato la questione aveva prospettato in via alternativa due nature opposte del prelievo (tributo oppure prestazione imposta), rendendo la questione contraddittoria e quindi inammissibile.

Il contributo è stato quindi confermato?

La pronuncia di inammissibilità non si esprime sulla validità sostanziale della norma: lascia impregiudicata la disposizione regionale senza dichiararla né legittima né illegittima.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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