Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sul contributo di solidarietà previsto dalla Regione Siciliana sui trattamenti pensionistici elevati erogati dal Fondo pensioni Sicilia. La Corte non è entrata nel merito perché il giudice rimettente aveva impostato la questione in modo contraddittorio, prospettando in via alternativa due nature opposte del prelievo.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana, con l’art. 22, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2014, aveva introdotto un contributo (con aliquote del 5 e del 5,50 per cento) sui trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro erogati dal Fondo pensioni Sicilia, valido fino al 31 dicembre 2016. Un ex dipendente regionale in pensione aveva chiesto di non essere assoggettato a quel prelievo e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, aveva sollevato la questione davanti alla Consulta.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 22, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2014 e, «per quanto occorra», l’art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione e all’art. 36 dello statuto siciliano. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. Il rimettente prospettava, in via alternativa, che il prelievo fosse un tributo mascherato oppure una prestazione patrimoniale imposta, con conseguenze diverse a seconda della qualificazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito.
Il principio
La questione è inammissibile quando il giudice rimettente prospetta in modo alternativo e contraddittorio la natura giuridica della norma censurata, senza operare una scelta interpretativa univoca: la Corte non può sostituirsi al rimettente nell’individuare la corretta qualificazione del prelievo da cui dipende il vaglio costituzionale.
Domande e risposte
Che cos’è il contributo di solidarietà sulle pensioni?
È un prelievo straordinario e temporaneo applicato sui trattamenti pensionistici di importo più elevato, qui introdotto dalla Regione Siciliana sulle pensioni del proprio Fondo superiori a 50.000 euro annui.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché il giudice che ha sollevato la questione aveva prospettato in via alternativa due nature opposte del prelievo (tributo oppure prestazione imposta), rendendo la questione contraddittoria e quindi inammissibile.
Il contributo è stato quindi confermato?
La pronuncia di inammissibilità non si esprime sulla validità sostanziale della norma: lascia impregiudicata la disposizione regionale senza dichiararla né legittima né illegittima.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, parametro invocato sulla presunta natura tributaria del prelievo.
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale, richiamato sull’incidenza del prelievo sui trattamenti pensionistici.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, evocato per la presunta discriminazione dei soli pensionati regionali.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.