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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 88 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge n. 243 del 2012 sul pareggio di bilancio, nelle parti che non garantivano adeguatamente il coinvolgimento delle autonomie, respingendo invece le altre questioni sollevate dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento.

Di cosa si tratta

La legge n. 243 del 2012 ha attuato il principio dell’equilibrio di bilancio introdotto nell’art. 81 della Costituzione, dettando regole sull’indebitamento e sul concorso di Regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Le autonomie speciali lamentavano una compressione delle proprie prerogative statutarie.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato gli artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, invocando i rispettivi statuti speciali e il principio di leale collaborazione, a tutela della propria autonomia finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, nella parte in cui non prevedeva il carattere meramente «tecnico» dei criteri e delle modalità di attuazione, e dell’art. 12, comma 3, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata per il riparto del contributo; ha invece dichiarato non fondate o inammissibili le ulteriori questioni, comprese quelle sull’art. 9, commi 2 e 3.

Il principio

L’attuazione del pareggio di bilancio deve rispettare l’autonomia finanziaria delle autonomie speciali e il principio di leale collaborazione: il riparto delle risorse richiede strumenti concertativi adeguati (l’intesa in Conferenza), mentre i criteri statali di dettaglio devono restare di natura tecnica.

Domande e risposte

Cosa disciplina la legge n. 243 del 2012?

Attua il principio dell’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), regolando l’indebitamento e il concorso di Regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

Parti dell’art. 10, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, per garantire il carattere tecnico dei criteri statali e l’intesa con la Conferenza unificata nel riparto delle risorse.

Le autonomie speciali hanno ottenuto tutto?

No: diverse questioni, comprese quelle sull’art. 9, sono state dichiarate non fondate o inammissibili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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