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La Corte costituzionale ha bocciato più norme della legge sul commercio della Valle d’Aosta perchè reintroducevano vincoli alla concorrenza riservati allo Stato, ma ha salvato le previsioni che fissano limiti territoriali specifici e giustificati. Una decisione che traccia il confine tra tutela della concorrenza statale e potestà regionale.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 25 febbraio 2013, n. 5, che modificava la disciplina regionale sull’esercizio dell’attività commerciale. Il nodo: alcune disposizioni regionali rischiavano di reintrodurre «di nascosto» limiti quantitativi e vincoli all’apertura di nuovi esercizi commerciali, in contrasto con le regole statali di liberalizzazione del mercato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2, 3, 4, 7, 11 e 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2013, prevalentemente in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la «tutela della concorrenza»; per l’art. 18 era invocata anche la lettera l) dello stesso comma. La questione era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 11, e — per la parte indicata — degli artt. 4, 7 e 18 della legge regionale. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 18 sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e non fondata la questione relativa all’art. 3.
Il principio
La competenza regionale in materia di commercio non può tradursi in vincoli che ledono la concorrenza, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; restano ammissibili soltanto i limiti territoriali specifici e conformativi giustificati da esigenze diverse da quelle puramente economiche.
Domande e risposte
Quali norme regionali sono state annullate?
Gli artt. 2 e 11 integralmente e, nelle parti indicate, gli artt. 4, 7 e 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2013.
Perchè la Regione non poteva introdurre quei limiti?
Perchè incidevano sulla tutela della concorrenza, materia che l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato.
Tutte le censure sono state accolte?
No: la questione sull’art. 3 è stata dichiarata non fondata e quella sull’art. 18 in riferimento alla lettera l) inammissibile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la tutela della concorrenza (secondo comma, lettera e), parametro centrale della decisione
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