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Con la sentenza n. 87 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Sardegna che sottraeva le assunzioni nei cantieri comunali ai limiti statali di spesa per il personale a tempo determinato, in quanto in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva qualificato i cantieri comunali per l’occupazione e i cantieri verdi come progetti speciali, escludendo le relative assunzioni dai limiti statali alla spesa per personale precario (art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010). Il Governo riteneva che così si aggirassero i vincoli di finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, per violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica e dell’autonomia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale, sia nel testo originario sia in quello successivamente sostituito, e, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 3 della legge regionale n. 21 del 2013, che ne riproduceva il contenuto.
Il principio
Le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono sottrarre le proprie assunzioni a tempo determinato ai limiti statali di spesa per il personale, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica vincolanti.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge sarda censurata?
Che le assunzioni nei cantieri comunali e nei cantieri verdi non rientrassero nei limiti statali di spesa per il personale a tempo determinato.
Perché è stata dichiarata illegittima?
Perché eludeva il principio di coordinamento della finanza pubblica posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.
Cosa significa illegittimità consequenziale?
La Corte ha esteso la declaratoria a una norma successiva di identico contenuto (art. 3 della l.r. n. 21 del 2013).
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura ed equilibrio di bilancio, tra i parametri invocati dal Governo
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica, principio violato dalla legge regionale
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria, parametro del riparto di competenze finanziarie
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