Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 86 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 25, comma 1, della legge provinciale di Trento sull’energia per violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, dichiarando estinte le altre questioni dopo la rinuncia del Governo.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge sull’energia e sulle fonti rinnovabili, in attuazione della direttiva europea 2009/28/CE. Il Governo aveva impugnato più disposizioni, alcune per profili di copertura finanziaria e una per invasione della competenza statale in materia ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 14, 15, 18, comma 1, 25, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge provinciale e ha dichiarato l’estinzione del processo relativamente alle altre questioni (artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1), oggetto di rinuncia al ricorso da parte del Governo dopo modifiche normative sopravvenute.
Il principio
La disciplina provinciale in materia di energia non può invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); le altre questioni si sono estinte per la rinuncia del Governo a seguito delle modifiche introdotte dalla Provincia.
Domande e risposte
Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?
L’art. 25, comma 1, della legge provinciale di Trento sull’energia, per violazione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente.
Perché le altre questioni si sono estinte?
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Provincia aveva modificato le disposizioni sulla copertura finanziaria.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria, parametro delle questioni poi estinte
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, in particolare tutela dell’ambiente di competenza statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.