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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 86 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 25, comma 1, della legge provinciale di Trento sull’energia per violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, dichiarando estinte le altre questioni dopo la rinuncia del Governo.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge sull’energia e sulle fonti rinnovabili, in attuazione della direttiva europea 2009/28/CE. Il Governo aveva impugnato più disposizioni, alcune per profili di copertura finanziaria e una per invasione della competenza statale in materia ambientale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 14, 15, 18, comma 1, 25, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge provinciale e ha dichiarato l’estinzione del processo relativamente alle altre questioni (artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1), oggetto di rinuncia al ricorso da parte del Governo dopo modifiche normative sopravvenute.

Il principio

La disciplina provinciale in materia di energia non può invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); le altre questioni si sono estinte per la rinuncia del Governo a seguito delle modifiche introdotte dalla Provincia.

Domande e risposte

Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

L’art. 25, comma 1, della legge provinciale di Trento sull’energia, per violazione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

Perché le altre questioni si sono estinte?

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Provincia aveva modificato le disposizioni sulla copertura finanziaria.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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