Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 85 del 2014 la Corte costituzionale ha deciso più questioni sulla legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2012: ha dichiarato illegittima una disposizione (art. 6, comma 1), ha respinto la censura sul canone per le derivazioni idroelettriche (art. 16) e ha dichiarato inammissibili o estinte le altre.
Di cosa si tratta
Il giudizio nasceva dall’impugnazione statale di varie norme della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2012, tra cui quella sulla determinazione del canone per le derivazioni idroelettriche, materia che intreccia competenze regionali e tutela dell’ambiente di competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettere s) ed e), e terzo comma, della Costituzione, riguardanti in particolare il canone idroelettrico (art. 16) e altri profili finanziari.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge regionale; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 16 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione sullo stesso art. 16 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost.; e ha dichiarato l’estinzione del processo per le restanti questioni.
Il principio
La determinazione del canone per le derivazioni idroelettriche rientra, nei limiti delineati dalla Corte, nella competenza regionale e non lede di per sé la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente; altre disposizioni finanziarie regionali restano invece soggette al vaglio sui limiti della potestà regionale.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
L’art. 6, comma 1, della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2012.
Come è finita la questione sul canone idroelettrico?
È stata dichiarata non fondata in riferimento alla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e inammissibile sotto altri profili.
Perché alcune questioni si sono estinte?
Per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere su alcune disposizioni della legge regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro delle censure su ambiente e finanza regionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.