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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 90/2008 sull’emergenza rifiuti in Campania. La norma, correttamente interpretata, non attribuisce al giudice amministrativo la cognizione di controversie per danni da comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, che restano devolute al giudice ordinario.
Di cosa si tratta
Un cittadino aveva convenuto in giudizio il Comune di Gragnano, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell’emergenza rifiuti (omessa raccolta, disservizi, pericoli igienico-sanitari) nel periodo dicembre 2007 – gennaio 2008. Il Giudice di pace di Gragnano dubitava che la norma, attribuendo in via esclusiva al giudice amministrativo tutte le controversie sulla «gestione dei rifiuti», violasse il riparto costituzionale di giurisdizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Gragnano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania), convertito dalla legge n. 123/2008, per violazione degli artt. 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma, 103 e 113 della Costituzione. La norma prevedeva la devoluzione al giudice amministrativo in sede esclusiva di tutte le controversie «comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica».
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La Consulta richiama le precedenti sentenze n. 35/2010 e le ordinanze n. 371/2010 e n. 54/2011, nelle quali aveva già stabilito che l’espressione «comportamenti» nella norma censurata deve intendersi riferita ai soli comportamenti espressione di un potere amministrativo, non a quelli meramente materiali. I comportamenti materiali della PA rimangono soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario. Il legislatore stesso, con il d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), ha abrogato la norma riproducendone il contenuto con la precisazione che i comportamenti devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere».
Il principio
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è costituzionalmente ammissibile solo quando l’amministrazione agisce come autorità esercitando poteri pubblici. I comportamenti meramente materiali — privi di qualunque connessione con l’esercizio di poteri autoritativi — restano devoluti al giudice ordinario, anche se commessi da un soggetto pubblico nell’ambito di un servizio pubblico.
Domande e risposte
Se ho subito danni durante l’emergenza rifiuti, a quale giudice mi devo rivolgere?
Se il danno deriva da un comportamento materiale (omessa raccolta, depositi incontrollati), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Solo se il danno è ricollegabile a un atto o provvedimento della pubblica autorità occorre valutare il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Che cos’è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?
In alcune materie particolari, la legge attribuisce al giudice amministrativo la cognizione sia degli interessi legittimi sia dei diritti soggettivi. La Corte costituzionale ha però chiarito che ciò è ammissibile solo quando l’amministrazione agisce come autorità, non quando tiene comportamenti parificabili a quelli di un privato.
La norma sull’emergenza rifiuti era incostituzionale?
La Corte non ha dichiarato la norma incostituzionale, ma ha affermato che essa, correttamente interpretata, non ricomprende i comportamenti meramente materiali: per questi la domanda di risarcimento va proposta davanti al giudice ordinario, «nella specie correttamente adita».
Norme collegate
- Art. 103 della Costituzione — parametro principale: impone che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo verta su materie nelle quali la PA agisce come autorità
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.