Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzione sollevato dai promotori dei referendum abrogativi del giugno 2011 (tra cui quello sulla legge n. 51/2010 sulle udienze parlamentari) contro la Commissione parlamentare per i servizi radiotelevisivi, in relazione alle disposizioni sugli spazi televisivi per le campagne referendarie. Il processo si è estinto per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Di cosa si tratta

In vista dei referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011 (che includevano, tra gli altri, il referendum sulla legge n. 51/2010 sulle udienze parlamentari), Antonio Di Pietro e altri promotori avevano sollevato conflitto di attribuzione contro la Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La Commissione aveva adottato tardi (il 4 maggio 2011, con pubblicazione il 6 maggio) le disposizioni sugli spazi televisivi per le campagne referendarie, riducendo il tempo utile per i sostenitori del referendum a poco più di due settimane. I ricorrenti sostenevano che ciò avesse menomato il potere referendario, espressione della sovranità popolare.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto era tra i promotori/presentatori della richiesta di referendum abrogativo (ex art. 75 Cost.) e la Commissione parlamentare per i servizi radiotelevisivi. I parametri invocati erano gli artt. 1, 3, 21, 48 e 75 Cost. e diverse disposizioni legislative sulla parità di accesso ai media nelle campagne referendarie. Il conflitto era nella fase di ammissibilità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. I referendum si erano già svolti il 12 e 13 giugno 2011 (con esito favorevole all’abrogazione in tutti i quesiti). La materia del conflitto — gli spazi televisivi per la campagna referendaria — aveva cessato di essere attuale, venendo meno l’oggetto concreto del conflitto. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Il principio

Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, se la materia del contendere viene meno — ad esempio perché l’evento che aveva provocato il conflitto si è esaurito (il referendum si è già svolto) — il processo si estingue. La Corte non può pronunciarsi su un conflitto divenuto privo di oggetto attuale.

Domande e risposte

Cosa sono i referendum abrogativi del giugno 2011?

Il 12 e 13 giugno 2011 si sono tenuti quattro referendum abrogativi su: acqua pubblica (due quesiti), nucleare e legge n. 51/2010 sulle udienze parlamentari (la cosiddetta «legge impedimento», nota come «legittimo impedimento»). Tutti e quattro hanno raggiunto il quorum e hanno avuto esito abrogativo.

Chi sono i soggetti che possono sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

I conflitti di attribuzione possono essere sollevati dai «poteri dello Stato» nel senso ampio della Costituzione, inclusi organi costituzionali come il Governo, le Camere, la Magistratura, ma anche soggetti che esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, come i promotori di referendum abrogativo.

Quando si ha l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale?

Il processo si estingue quando la materia del contendere cessa di esistere (cessazione della materia del contendere) o quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso. Nel caso dei referendum, lo svolgimento del voto aveva reso privo di oggetto il conflitto sulla campagna televisiva.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.