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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia), che ha esteso il contributo unificato ai giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione (tra cui le opposizioni a verbali del codice della strada). Il Giudice di pace di Rimini aveva sollevato la questione ritenendo che il contributo violasse il diritto di difesa dei meno abbienti.
Di cosa si tratta
L’art. 2, comma 212, lettera b), della legge finanziaria 2010 (l. n. 191/2009) ha inserito nell’art. 10 del TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) il comma 6-bis, che ha assoggettato al contributo unificato anche i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, incluse le opposizioni a verbali del codice della strada davanti al Giudice di pace. Il Giudice di pace di Rimini, in un giudizio di opposizione a un verbale per divieto di sosta, ha sollevato la questione ritenendo che il contributo costituisse una barriera economica all’accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata era l’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 2, comma 212, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I parametri erano gli artt. 3 e 24 della Costituzione (uguaglianza e diritto di difesa). Rimettente: Giudice di pace di Rimini.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, in particolare non aveva verificato se il ricorrente avesse i requisiti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato (che avrebbe eliminato il problema economico lamentato). Inoltre la questione era formulata in modo troppo generico.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice rimettente deve verificare, prima di sollevare la questione, se esistano strumenti processuali (come il patrocinio a spese dello Stato) che già risolvono il problema lamentato dalla parte. Il mancato approfondimento di tale profilo determina l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Il contributo unificato è dovuto per le opposizioni a sanzioni del codice della strada?
Sì, dopo l’introduzione del comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato è dovuto anche per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di pace, incluse le opposizioni a verbali per violazioni del codice della strada. Il cittadino che intende opporsi in giudizio deve versare il contributo.
Chi non può permettersi il contributo unificato ha tutele?
Sì: il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) permette a chi ha un reddito al di sotto di soglie fissate dalla legge di accedere alla giustizia senza anticipare le spese, incluso il contributo unificato. La Corte ha rilevato che il rimettente avrebbe dovuto verificare se il ricorrente avesse tale diritto.
La questione del contributo unificato nelle opposizioni è poi stata riesaminata?
Sì, il tema del contributo unificato nelle opposizioni a sanzioni è stato oggetto di successivi interventi legislativi e giurisprudenziali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE sul diritto di accesso alla giustizia e sulla proporzionalità dei costi processuali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra cittadini abbienti e non nella possibilità di accesso alla giustizia
- Art. 24 della Costituzione — diritto inviolabile di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
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