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La Corte risolve il conflitto di attribuzione tra la Corte di cassazione e la Camera dei deputati: non spettava alla Camera affermare che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva del 1998, coinvolgenti il magistrato Gherardo Colombo, fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 27 marzo 1998, il deputato Vittorio Sgarbi aveva reso dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, all’epoca sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano. Colombo aveva avviato un giudizio civile risarcitorio. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni di Sgarbi, affermando che rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Cassazione, investita del ricorso, aveva sollevato conflitto di attribuzione ritenendo mancante il nesso funzionale tra le dichiarazioni televisive e l’attività parlamentare tipica di Sgarbi.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: la Corte di cassazione, terza sezione civile, contro la Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005 (doc. IV-quater, n. 48) con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Sgarbi. Il parametro era l’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni).

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto e dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni di Sgarbi nel giudizio civile promosso da Colombo. La garanzia dell’art. 68, c. 1, Cost. richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne al Parlamento e l’attività parlamentare tipica (atti, discorsi, voti). Le dichiarazioni televisive di Sgarbi — in un contesto privato e senza corrispondenza con atti parlamentari tipici riferibili allo stesso deputato — non possedevano tale nesso funzionale.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle dichiarazioni rese extra moenia solo quando sussiste un nesso funzionale di sostanziale corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse al di fuori delle aule parlamentari e atti parlamentari tipici (discorsi, relazioni, voti) riferibili allo stesso parlamentare. L’assenza di tale collegamento esclude la garanzia costituzionale.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia mira a proteggere la libertà di mandato parlamentare, non a creare un’immunità personale del parlamentare.

Quando si applica la garanzia alle dichiarazioni esterne al Parlamento?

La Corte ha elaborato la dottrina del «nesso funzionale»: le dichiarazioni rese fuori dalle aule parlamentari (interviste, trasmissioni televisive, libri) sono coperte dall’insindacabilità solo se c’è una sostanziale corrispondenza di contenuto con precedenti atti parlamentari tipici dello stesso parlamentare. Non basta che il parlamentare parli di temi attinenti alla politica.

Cosa succede dopo che la Corte accoglie il conflitto di attribuzione?

La Corte annulla la delibera della Camera nella parte in cui aveva dichiarato insindacabili le opinioni di Sgarbi nel giudizio Colombo. Il giudice civile (Corte di cassazione) potrà quindi pronunciarsi nel merito della responsabilità civile di Sgarbi senza essere vincolato dalla delibera parlamentare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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