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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo instaurato dal Presidente del Consiglio contro l’art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna n. 13/2010. Il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha abrogato la disposizione impugnata, e la Sardegna ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato una norma regionale sarda che consentiva di attivare contratti di somministrazione di lavoro in mancanza di adeguate figure professionali nell’amministrazione, senza specificare limiti temporali. La Regione ha però abrogato la disposizione con la legge regionale n. 4/2011, rendendo superfluo il proseguimento del giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (buon andamento della PA e concorso pubblico) e all’art. 3, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna. La disposizione prevedeva la possibilità di stipulare contratti di somministrazione senza limiti temporali e senza concorso pubblico.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. A seguito dell’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione Sardegna (legge n. 4/2011), l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la Regione ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio in via principale, se la norma impugnata viene abrogata dalla Regione nel corso del procedimento e il ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il processo si estingue. L’estinzione non implica alcun giudizio di legittimità nel merito sulla norma abrogata.

Domande e risposte

Cosa succede quando una legge regionale impugnata viene abrogata durante il giudizio davanti alla Corte?

La Corte valuta caso per caso. Se la norma ha esaurito i suoi effetti e il ricorrente rinuncia, il processo può estinguersi. Se invece la norma ha prodotto effetti ancora rilevanti, la Corte può ugualmente pronunciarsi nel merito.

Che cosa sono i contratti di somministrazione nella pubblica amministrazione?

Sono contratti con agenzie di lavoro temporaneo che forniscono personale all’amministrazione per periodi determinati. La legge statale (d.lgs. n. 165/2001) prevede requisiti stringenti per il loro uso, tra cui limiti temporali e il rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento.

La norma sarda violava il principio del concorso pubblico?

Il ricorrente sosteneva di sì, in quanto la norma consentiva di reclutare personale senza concorso e senza limiti di tempo. La Regione aveva replicato che si trattava di contratti di somministrazione (non di assunzioni) e che la categoria era limitata. Il merito non è stato deciso per l’estinzione del processo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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