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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Comitato promotore dei referendum sull’acqua pubblica contro la scelta del Governo di fissare la data delle consultazioni referendarie (12-13 giugno 2011) in giorno diverso da quello delle elezioni amministrative (15-16 maggio). La determinazione della data rientra nella discrezionalità governativa e non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato.
Di cosa si tratta
Il Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica aveva chiesto alla Corte di annullare i decreti presidenziali che fissavano i referendum al 12-13 giugno 2011, chiedendo che fossero invece accorpati alle elezioni amministrative già convocate per il 15-16 maggio. Il mancato accorpamento, secondo il Comitato, avrebbe comportato un aggravio di spesa pubblica, disinformazione degli elettori e una scelta irragionevole del Governo volta a eludere la richiesta referendaria.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica (riconosciuto come potere dello Stato in forza dell’art. 75 Cost.) contro il Consiglio dei ministri, in riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 che indissero i referendum in data non coincidente con le elezioni amministrative. Il ricorrente invocava gli artt. 3, 75, 97 della Costituzione e il principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto del requisito oggettivo. Richiamando la propria costante giurisprudenza (ordinanze nn. 131/1997, 198/2005, 38/2008), la Consulta ribadisce che la scelta della data del referendum, nell’arco temporale fissato dalla legge, rientra nella discrezionalità governativa. Solo in presenza di «oggettive situazioni di carattere eccezionale idonee a determinare un’effettiva menomazione del diritto di voto referendario» il mancato accorpamento potrebbe ledere le attribuzioni del comitato. Le circostanze addotte (crisi economica, elezioni già fissate nella finestra temporale) sono ordinarie o di contesto e non incidono direttamente sul diritto di voto.
Il principio
Il comitato promotore di un referendum è titolare della pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto, ma non della scelta della specifica data all’interno dell’arco temporale fissato dalla legge. Questa scelta appartiene al Governo, il quale può valutare i diversi interessi coinvolti (tra cui il contenimento della spesa pubblica) senza che ciò costituisca di per sé lesione delle attribuzioni del comitato.
Domande e risposte
Il Comitato promotore di un referendum è un «potere dello Stato»?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (fin dall’ordinanza n. 17/1978). Pur essendo esterno allo Stato-apparato, il comitato promotore è titolare di funzioni pubbliche costituzionalmente garantite dall’art. 75 della Costituzione.
Il Governo può scegliere liberamente la data del referendum?
Ha ampia discrezionalità nell’ambito della finestra temporale definita dalla legge (art. 34 della legge n. 352/1970). Può accorpare il referendum con elezioni politiche o amministrative, ma non è obbligato a farlo, salvo situazioni eccezionali che menomino il diritto di voto.
Esisteva un obbligo di concertazione con il comitato sulla data?
No. La Corte ha escluso che il principio di leale collaborazione tra poteri imponga al Governo di concordare la data con il comitato promotore. Detto principio opera solo quando diversi poteri esercitano prerogative analoghe sulla cura di un medesimo interesse costituzionalmente rilevante.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo; attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promotore
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della pubblica amministrazione, invocato in relazione al mancato accorpamento delle consultazioni
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