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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24/2010 e dell’art. 5, comma 4, della legge abruzzese n. 38/2010, che consentivano ai dirigenti regionali di prorogare liberamente i contratti di collaborazione in essere. Le norme invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lettera l, Cost.).

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva adottato due disposizioni che consentivano ai propri dirigenti di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere, anche più volte, purché necessario per la conclusione di progetti avviati. Il Presidente del Consiglio le ha impugnate ritenendo che la regolamentazione della durata dei contratti di lavoro autonomo fosse materia riservata alla competenza esclusiva statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della l.r. Abruzzo n. 24/2010 e dell’art. 5, comma 4, della l.r. Abruzzo n. 38/2010, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, la norma censurata incideva sulla durata di contratti di lavoro autonomo senza rispettare i requisiti dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme. I contratti di collaborazione attengono al diritto civile (lavoro autonomo), materia di competenza esclusiva statale. Una legge regionale non può disciplinare la durata di tali contratti — neppure per conformarsi alla normativa statale — perché ciò esulerebbe dalla competenza regionale. Le ulteriori censure (artt. 3, 97 e 117, terzo comma) rimangono assorbite.

Il principio

Le regioni non possono legiferare in materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. La disciplina della durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rientrando nel diritto privato dei rapporti di lavoro autonomo, è sottratta alla competenza legislativa regionale, anche quando la norma regionale è sostanzialmente conforme a quella statale.

Domande e risposte

Che cosa è la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile»?

L’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione riserva allo Stato la disciplina di tutti i rapporti privatistici, inclusi i contratti di lavoro autonomo. Le regioni non possono intervenire in questo ambito neppure con norme di favore o di adeguamento alla normativa statale.

La proroga di un contratto di collaborazione era già regolata dalla legge statale?

Sì. L’art. 7, comma 6, lettera d), del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che la durata dei contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni deve essere predeterminata al momento della stipula. La Corte ha rilevato che la regione non può derogare a questo principio.

Le norme regionali dichiarate incostituzionali avevano già prodotto effetti?

Sì. Entrambe le disposizioni erano entrate in vigore e potevano aver dato luogo a proroghe di contratti in essere. La declaratoria di incostituzionalità travolge tali effetti nei giudizi pendenti, con i limiti dei rapporti esauriti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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